Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.1 croce rossa italiana |
Data: | 07/02/1884 |
Numero: | 1243 |
Sommario |
Art. 1. L'associazione italiana della Croce Rossa rappresentata dal comitato centrale residente in Roma è eretta in corpo morale e viene dispensata dalla tutela ordinaria delle [...] |
Art. 2. Alla detta associazione vien concesso l'uso dei distintivi e titoli che sono previsti dall'articolo 7 della convenzione internazionale di Ginevra 22 agosto 1864 |
Art. 3. Alla associazione medesima potrà essere accordato in caso di guerra, l'uso delle poste, dei telegrafi e delle ferrovie dello Stato, come faciente parte dell'esercito |
§ 86.1.2 - R.D. 7 febbraio 1884, n. 1243.
Erezione in corpo morale dell'Associazione italiana della Croce Rossa.
(G.U. 7 aprile 1884, n. 84).
L'associazione italiana della Croce Rossa rappresentata dal comitato centrale residente in Roma è eretta in corpo morale e viene dispensata dalla tutela ordinaria delle opere pie, rimanendo soggetta all'unica tutela e sorveglianza dei Ministri della guerra e della marina.
Alla detta associazione vien concesso l'uso dei distintivi e titoli che sono previsti dall'articolo 7 della convenzione internazionale di Ginevra 22 agosto 1864.
Alla associazione medesima potrà essere accordato in caso di guerra, l'uso delle poste, dei telegrafi e delle ferrovie dello Stato, come faciente parte dell'esercito.