§ 85.1.30 - Legge 1 aprile 1985, n. 122.
Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:85. Ricerca scientifica e tecnologica
Capitolo:85.1 ricerca scientifica e tecnologica
Data:01/04/1985
Numero:122


Sommario
Art. 1.      Alla società denominata "Centro per gli studi di tecnica navale" con sede in Genova, costituita ai sensi dell'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 259, è affidato, in aggiunta alle finalità [...]
Art. 2. 
Art. 3.      L'art. 3 e il terzo e quarto comma dell'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 259, sono abrogati.
Art. 4. 
Art. 5.      In attuazione delle "Linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-86, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della [...]
Art. 6.      All'onere complessivo di cinquemila milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...]


§ 85.1.30 - Legge 1 aprile 1985, n. 122.

Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.

(G.U. 11 aprile 1985, n. 86).

 

     Art. 1.

     Alla società denominata "Centro per gli studi di tecnica navale" con sede in Genova, costituita ai sensi dell'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 259, è affidato, in aggiunta alle finalità previste dall'art. 2 della stessa legge, il compito di attuare e promuovere programmi di sviluppo, sperimentazione, progettazione, preindustrializzazione dei prototipi, nel settore della costruzione e della propulsione navale, avuto anche riguardo alle esigenze determinate dai processi di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica e dagli interventi a sostegno dell'industria stessa.

     Alla predetta società può essere concesso un contributo determinato in misura pari al novanta per cento delle spese previste da ciascun programma per la realizzazione delle finalità e dei compiti di cui al precedente comma.

     Per l'attuazione dei propri compiti, la società ha facoltà di stipulare contratti con aziende operanti nel settore della costruzione e della propulsione navale nonché con università ed enti pubblici che operano nel settore della ricerca.

 

          Art. 2. [1]

 

          Art. 3.

     L'art. 3 e il terzo e quarto comma dell'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 259, sono abrogati.

 

          Art. 4. [2]

     1. Il Ministro della marina mercantile può concedere all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - di Roma contributi per la realizzazione di programmi triennali di ricerca, sviluppo e sperimentazione nel campo dell'architettura navale.

     2. I programmi sono presentati entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministro della marina mercantile, al Ministro del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

     3. I programmi e le eventuali variazioni proposte sono approvati dal Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, previo parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259.

     4. Per l'esecuzione dei suddetti programmi l'Istituto può stipulare contratti con università, enti e società ed assumere, con contratti a termine, personale tecnico specializzato, anche di cittadinanza straniera.

     5. Ciascun programma, suddiviso in fasi di avanzamento annuale, deve contenere la descrizione sommaria dei temi di ricerca, gli obiettivi che s'intendono raggiungere, i costi previsti per l'esecuzione delle singole ricerche e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il profilo tecnico e scientifico.

     6. Il Ministro della marina mercantile, successivamente all'approvazione del programma, è autorizzato a corrispondere con proprio decreto, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, anticipazioni - nei limiti dello stanziamento annuale - fino ad un massimo del 90 per cento della spesa prevista nell'anno di riferimento.

     7. La liquidazione definitiva è disposta dal Ministro della marina mercantile, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, al completamento dell'attività prevista per ciascuna fase del programma e previa presentazione da parte dell'Istituto di una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti rapportati ai costi sostenuti.

     8. I costi sono desunti in via esclusiva dai bilanci consuntivi approvati nei modi di legge.

 

          Art. 5.

     In attuazione delle "Linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-86, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale" approvate dal CIPI nella seduta del 19 giugno 1984, per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, in aggiunta agli stanziamenti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 259, è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire cinquemila milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

 

          Art. 6.

     All'onere complessivo di cinquemila milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, all'uopo utilizzando la voce: "Fondo investimenti e occupazione".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo abrogato dall'art. 17 della L. 14 giugno 1989, n. 234.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L. 14 giugno 1989, n. 234.