§ 85.1.8 - Legge 1 agosto 1960, n. 906.
Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo italiano e la Commissione europea dell'energia atomica (Euratom) per l'istituzione di un Centro [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:85. Ricerca scientifica e tecnologica
Capitolo:85.1 ricerca scientifica e tecnologica
Data:01/08/1960
Numero:906


Sommario
Art. 1.      Il Governo italiano mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica il Centro di studi nucleari di Ispra, nonché il terreno di circa 160 ettari sul quale esso sorge per la [...]
Art. 2.      La Commissione dell'Euratom svilupperà il Centro di Ispra come Centro comune di ricerche nucleari di competenza generale, nel quale concentrerà, per il periodo fino al 31 dicembre 1962, la parte [...]
Art. 3.      Il trasferimento all'Euratom del Centro di cui agli articoli precedenti avverrà per gradi ed avrà inizio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 4.      Il Governo italiano si impegna a completare il Centro di Ispra, conformemente agli allegati B, D ed E al presente Accordo, con la costruzione degli edifici necessari ai seguenti servizi: [...]
Art. 5.      Il Governo italiano si impegna ad assicurare il finanziamento delle costruzioni di cui all'articolo 4, fino ad un ammontare totale valutato 9 milioni di unità di conto A.M.E., per il periodo che [...]
Art. 6.      Il Governo italiano si impegna, inoltre, a fornire, a seconda delle necessità, gli alloggi occorrenti al personale del Centro ed alle loro famiglie. Tali alloggi devono poter accogliere, con le [...]
Art. 7.      La Commissione dell'Euratom si impegna ad investire per il Centro comune di Ispra, entro il 31 dicembre 1962, in impianti, attrezzature scientifiche ed eventualmente immobili, somme fino ad un [...]
Art. 8.      Entro il 31 dicembre 1959 saranno conclusi accordi particolari concernenti:
Art. 9.      La Corte di giustizia delle Comunità ha competenza esclusiva sulle controversie che possano sorgere tra lo Stato italiano e la Comunità europea dell'energia atomica relativamente all'esecuzione [...]
Art. 10.      Gli allegati A, B, C, D ed E costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Art. 11.      Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui ciascuna delle Parti contraenti avrà ricevuto dall'altra notifica scritta dell'avvenuto adempimento delle formalità richieste a tal fine.


§ 85.1.8 - Legge 1 agosto 1960, n. 906.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo italiano e la Commissione europea dell'energia atomica (Euratom) per l'istituzione di un Centro comune di ricerche nucleari di competenza generale, concluso in Roma il 22 luglio 1959.

(G.U. 31 agosto 1960, n. 212).

 

Art. 1.

     E' approvato l'Accordo fra il Governo italiano e la Commissione dell'energia atomica per l'istituzione di un Centro comune di ricerche nucleari di competenza generale, concluso in Roma il 22 luglio 1959.

 

Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 11 dell'Accordo stesso.

 

Art. 3.

     Gli oneri derivanti dall'esecuzione dell'Accordo di cui agli articoli precedenti saranno fronteggiati con i contributi autorizzati a favore del Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.) iscritti nel capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione della Comunità europea dell'energia atomica per l'istituzione di un Centro comune di ricerche nucleari di competenza generale. (Roma, 22 luglio 1959).

 

     Art. 1.

     Il Governo italiano mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica il Centro di studi nucleari di Ispra, nonché il terreno di circa 160 ettari sul quale esso sorge per la durata di novantanove anni, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, contro pagamento del canone annuo simbolico di 1 (una) unità di conto dell'"Accordo monetario europeo" (A.M.E.).

 

          Art. 2.

     La Commissione dell'Euratom svilupperà il Centro di Ispra come Centro comune di ricerche nucleari di competenza generale, nel quale concentrerà, per il periodo fino al 31 dicembre 1962, la parte più importante del suo programma di ricerche sulla base delle attività enumerate nell'allegato C al presente Accordo.

 

          Art. 3.

     Il trasferimento all'Euratom del Centro di cui agli articoli precedenti avverrà per gradi ed avrà inizio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

     Le modalità di tale trasferimento ed il regime di collaborazione, durante il periodo transitorio di cui all'allegato A al presente Accordo, tra i gruppi di ricercatori e di tecnici italiani e di ricercatori e di tecnici dell'Euratom sono precisati negli allegati A e B al presente Accordo.

 

          Art. 4.

     Il Governo italiano si impegna a completare il Centro di Ispra, conformemente agli allegati B, D ed E al presente Accordo, con la costruzione degli edifici necessari ai seguenti servizi: laboratori, servizi generali, aule per insegnamento, scuola europea, foresteria e locali per le riunioni.

     I progetti tecnici di tali edifici sono predisposti dalla Commissione dell'Euratom col concorso del Comitato nazionale per le ricerche nucleari (C.N.R.N.).

 

          Art. 5.

     Il Governo italiano si impegna ad assicurare il finanziamento delle costruzioni di cui all'articolo 4, fino ad un ammontare totale valutato 9 milioni di unità di conto A.M.E., per il periodo che avrà termine il 31 dicembre 1962.

 

          Art. 6.

     Il Governo italiano si impegna, inoltre, a fornire, a seconda delle necessità, gli alloggi occorrenti al personale del Centro ed alle loro famiglie. Tali alloggi devono poter accogliere, con le loro famiglie, gli effettivi previsti nell'allegato D al presente Accordo. Il tipo e l'ubicazione di tali alloggi saranno stabiliti di comune accordo fra il C.N.R.N. e la Commissione; essi saranno offerti in fitto agli interessati alle normali condizioni di mercato.

 

          Art. 7.

     La Commissione dell'Euratom si impegna ad investire per il Centro comune di Ispra, entro il 31 dicembre 1962, in impianti, attrezzature scientifiche ed eventualmente immobili, somme fino ad un ammontare totale valutato 24 milioni di unità di conto A.M.E., come è indicato nell'allegato E al presente Accordo.

     Per il funzionamento del Centro comune di Ispra, che essa assume a proprio carico, la Commissione dell'Euratom impegna somme fino ad un ammontare totale valutato 16 milioni di unità di conto A.M.E. per il periodo che avrà termine il 31 dicembre 1962.

 

          Art. 8.

     Entro il 31 dicembre 1959 saranno conclusi accordi particolari concernenti:

     a) le modalità di applicazione al Centro di Ispra delle disposizioni del Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità, con speciale riguardo al regime doganale ed alle norme fiscali, applicabili ai prodotti ed ai materiali necessari all'istallazione ed al funzionamento del Centro, tenuto conto degli accordi in vigore in materia di mercato comune nucleare;

     b) le modalità di applicazione delle disposizioni del Protocollo di cui alla lettera a) al personale del Centro di Ispra, con speciale riguardo al personale di cittadinanza italiana;

     c) l'applicazione delle norme per il controllo sanitario e di sicurezza;

     d) l'applicazione delle norme per la tutela del segreto e per l'ammissione al Centro di persone che non siano cittadini degli Stati membri della Comunità, tenuto conto delle disposizioni del Trattato dell'Euratom;

     e) il regime dei rapporti di lavoro che si applica, ove occorra, a talune categorie di personale assunto presso il Centro di Ispra.

 

          Art. 9.

     La Corte di giustizia delle Comunità ha competenza esclusiva sulle controversie che possano sorgere tra lo Stato italiano e la Comunità europea dell'energia atomica relativamente all'esecuzione e all'interpretazione del presente Accordo.

 

          Art. 10.

     Gli allegati A, B, C, D ed E costituiscono parte integrante del presente Accordo.

 

          Art. 11.

     Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui ciascuna delle Parti contraenti avrà ricevuto dall'altra notifica scritta dell'avvenuto adempimento delle formalità richieste a tal fine.

     In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno apposto le loro firme al presente Accordo.

     Fatto in Roma il 22 luglio 1959, in doppio originale, in lingua italiana.

     (Si omettono le firme).

 

 

Allegato A - Trasferimento all'Euratom del centro di ISPRA

 

     I. - Il periodo transitorio ha la durata di 30 mesi a datare dall'entrata in vigore del presente Accordo.

     a) Dal giorno dell'entrata in vigore del presente Accordo l'Euratom può iniziare ad inviare ad Ispra personale scientifico ed amministrativo. Gli effettivi di tale personale non supereranno il totale di 1200 persone durante i primi 24 mesi.

     Il Direttore del Centro comune di ricerche nucleari è nominato dalla Commissione dell'Euratom. La nomina è notificata al Governo italiano. Il Direttore del Centro comune entra in funzione sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

     b) L'eventuale trasferimento all'Euratom del personale del C.N.R.N., attualmente impiegato al Centro di Ispra, verrà effettuato d'accordo tra le persone interessate, il C.N.R.N. e la Commissione dell'Euratom.

     c) Prima del trasferimento del Centro all'Euratom, un delegato del C.N.R.N. e un delegato della Commissione dell'Euratom procederanno a:

     redigere un inventario dettagliato dei beni mobili ed immobili, con l'indicazione del loro valore;

     fissare le modalità della coabitazione provvisoria tra i gruppi di ricercatori italiani e i gruppi di ricercatori dell'Euratom.

     II. - Trasferimento definitivo.

     Il 181° giorno dall'entrata in vigore del presente Accordo la Commissione dell'Euratom assume la gestione del Centro di studi nucleari di Ispra. Il Direttore del Centro comune coordina l'utilizzazione dei gruppi dei ricercatori italiani che continuano le ricerche del programma nazionale italiano.

     La condotta del reattore di Ispra-1 sarà sotto la responsabilità del personale italiano durante i due anni successivi al trasferimento definitivo del Centro di Ispra all'Euratom. Le esperienze da effettuarsi sul reattore Ispra-1 saranno oggetto di un programma, che si svolgerà almeno per quattro anni a cominciare dalla data del trasferimento definitivo del Centro. Tale programma sarà elaborato da un Comitato misto costituito da tre rappresentanti del C.N.R.N. e da tre rappresentanti dell'Euratom. D'altra parte le esperienze relative al programma italiano avranno priorità.

 

 

Allegato B - Calendario della messa a disposizione dei laboratori del centro comune di ISPRA

 

     1. - Progetti iniziali di Ispra

All'entrata in vigore dell'accordo

circa

2.800

Dopo tre mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo

"

2.200

     2. - Nuovi progetti

     Per assicurare il funzionamento dei gruppi di ricercatori dell'Euratom secondo le previsioni dell'allegato E al presente Accordo occorre prevedere il completamento dei laboratori secondo le seguenti scadenze:

entro 9 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo

circa

3.000

entro 18 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo

"

8.000

entro 22 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo

"

16.000

entro 26 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo

"

16.000

Totale

circa

48.000

 

 

Allegato C - Attività iniziali del centro comune di ISPRA

 

     Il Centro comune di Ispra ha una competenza generale e, nel quadro dell'allegato V del Trattato dell'Euratom, esercita, almeno, le seguenti attività iniziali:

     1) continua con priorità l'esecuzione dei programmi attuali del C.N.R.N. in stretto collegamento con i gruppi di ricercatori italiani. Tali programmi interessano particolarmente la fisica dei neutroni, la fisica dello stato solido, il calcolo dei reattori e la metallurgia;

     2) ad iniziativa dell'Euratom effettuerà lavori concernenti:

     a) la documentazione e l'informazione;

     b) l'insegnamento specializzato;

     c) la tecnologia dei reattori di potenza;

     d) la ricerca relativa agli strumenti destinati ai reattori ed alle industrie nucleari in generale, la chimica delle materie prime e lavorate - soprattutto quella dei prodotti fortemente radioattivi - la chimica dei reattori, eccetera.

 

 

Allegato D - Personale dell'euratom presso il centro comune di ISPRA

Entro 6 mesi a datare dall'entrata in vigore dell'Accordo

circa

200

persone

Entro 9 mesi a datare dall'entrata in vigore dell'Accordo

400

"

Entro 15 mesi a datare dall'entrata in vigore dell'Accordo

"

800

"

Entro 24 mesi a datare dall'entrata in vigore dell'Accordo

"

1.200

"

Capacità al 31 dicembre 1962

almeno

1.500

"

     Questi gruppi non comprendono il personale di servizio ed il personale ausiliario.

 

 

Allegato E

Investimenti del Governo italiano e della commissione dell'Euratom nel centro comune di ISPRA

 

     Gli investimenti immobiliari che dovranno essere effettuati in virtù degli articoli 4, 5 e 6 dell'Accordo sono a carico del Governo italiano. Le spese di equipaggiamento e di gestione sono a carico dell'Euratom.

     Ipotesi di calcolo

     - capacità globale di Ispra al 31 dicembre 1962: 1500 persone;

     - investimento globale necessario: 16.000 unità di conto A.M.E. per persona (di cui 6400 per immobili);

     - superficie dei laboratori caldi: 4000 m2;

     - costo del personale, salari e spese di gestione: 8000 unità di conto A.M.E. per persona e per anno (4000 per salari e carichi sociali, 4000 per fondo di rotazione).

 

Italia

Euratom

 

(Unità di conto A.M.E.)

Investimenti:

 

Investimenti

 

 

immobili

10.000.000

--

equipaggiamenti

--

11.000.000

Laboratori caldi:

 

 

immobili

2.000.000

--

equipaggiamenti

--

2.000.000

Spese del personale fino al 31 dicembre 1962

--

16.000.000

Equipaggiamenti speciali ( ± 50 per cento)

3.000.000

11.000.000

 

15.000.000

40.000.000

     Nota. - La somma di 15.000.000 di unità di conto A.M.E. comprende gli investimenti già effettuati che sono valutati forfetariamente a 6.000.000 di unità di conto A.M.E.

 

 

Allegato F

     Il Governo della Repubblica Italiana e la Comunità europea dell'energia atomica, qui di seguito denominata la Comunità, rappresentata dalla propria Commissione, qui di seguito denominata la Commissione;

     Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

     Viste le disposizioni del Protocollo sui privilegi e sulle immunità, firmato a Bruxelles il 17 aprile 1957 ed allegato al Trattato che istituisce la Comunità (qui di seguito denominato Protocollo);

     Viste le disposizioni dell'art. 8 dell'Accordo per la istituzione ad Ispra di un Centro comune di ricerche nucleari di competenza generale (qui di seguito denominato Centro), firmato dalle Parti contraenti a Roma il 22 luglio 1959;

     Desiderando definire il regime applicabile al Centro, tenuto conto delle particolari disposizioni ritenute necessarie per facilitare l'installazione ed il funzionamento del Centro;

     Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

 

TITOLO I

Privilegi ed immunità

 

Sez. I

Beni, fondi, averi e operazioni della Comunità

 

Art. 1.

     1) L'inviolabilità, l'esenzione da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione e l'immunità da qualsiasi provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di Giustizia delle Comunità europee, si applicano al Centro quale è definito, individuato e recintato come indicato dalle tavole descrittive, nella pianta e documenti figuranti all'allegato 1 che fa parte integrante del presente Accordo.

     2) L'allegato di cui al comma precedente può essere emendato, di comune accordo, dalle Parti contraenti.

 

Art. 2.

     1) Le Autorità competenti italiane adottano tutti i provvedimenti atti ad evitare turbamenti di qualsiasi genere nel funzionamento del Centro. A tale scopo dette Autorità assicurano la protezione necessaria all'esterno del Centro, la cui recinzione sarà adeguatamente completata nelle parti mancanti a cura della Commissione.

     2) Allo scopo di garantire il mantenimento della sicurezza e dell'ordine e l'osservanza della legge italiana, le Autorità competenti italiane intervengono all'interno del Centro sia a richiesta della Commissione, che previo consenso della medesima.

     3) All'interno del Centro non possono trovare rifugio persone ricercate in base alla legge italiana. Tali persone devono pertanto essere consegnate alle competenti Autorità italiane, a domanda di queste.

 

Art. 3.

     1) Le Autorità competenti italiane si varranno, su istanza della Commissione, delle facoltà in loro potere per assicurare al Centro la fornitura di tutti i servizi di pubblica utilità necessari. Nel caso di interruzione di uno qualsiasi dei predetti servizi le Autorità italiane faranno il possibile per soddisfare le esigenze del Centro onde evitare che sia recato pregiudizio al funzionamento del Centro.

     2) Quando detti servizi siano forniti dalle Autorità italiane o da enti sotto il controllo di quest'ultime, il Centro usufruisce delle tariffe speciali concesse alle Amministrazioni statali italiane e agli enti parastatali in Italia; dette tariffe non possono essere superiori alle tariffe minime accordate a dette Amministrazioni ed Enti. Nel caso in cui i predetti servizi siano forniti da società o da organizzazioni private, le Autorità italiane interpongono i loro buoni uffici affinché le condizioni alle quali vengono offerti tali servizi risultino le più favorevoli possibili.

     3) La Commissione adotta tutte le opportune disposizioni affinché i rappresentanti qualificati - e da essa riconosciuti - dei servizi di utilità pubblica interessati possano ispezionare, riparare e procedere alla manutenzione dei corrispondenti impianti all'interno del Centro.

 

Art. 4.

     1) Il trattamento previsto dall'art. 5, comma 1), del Protocollo in merito alle comunicazioni ufficiali ed al trasferimento dei documenti riguarda in particolare le precedenze nonché le tariffe per le informazioni alla stampa, alla radio, alla televisione ed al cinema.

     2) Tutte le comunicazioni ufficiali trasmesse dal Centro o dirette al medesimo possono essere effettuate a mezzo di cifrari o di corrieri o di valige sigillate, ed anche a mezzo radio, e godranno dei privilegi ed immunità quali sono previste per le missioni diplomatiche accreditate in Italia.

     3) La corrispondenza e tutte le altre comunicazioni dirette alla direzione del Centro o da essa provenienti sono considerate ufficiali.

 

Art. 5.

     Per il funzionamento del Centro la Comunità gode dell'esenzione da qualsiasi imposta diretta dovuta allo Stato ed agli Enti locali sui suoi averi, redditi ed altri beni.

 

Art. 6.

     1) I prodotti e i materiali necessari per l'installazione ed il funzionamento del Centro sono ammessi in Italia in esenzione da dazio e da ogni altro diritto all'importazione, percepito dalla dogana, nonché da ogni divieto o restrizione all'importazione.In tutta la misura del possibile, compatibile con una buona gestione, la Commissione si procurerà detti prodotti e materiali sul mercato degli Stati membri.

     2) L'esenzione prevista al comma 1) precedente non si applica ai prodotti, materiali e generi di consumo destinati ad uso privato.

 

Art. 7.

     1) Sono considerati come esportati ai fini dell'applicazione delle leggi regolanti il rimborso dei diritti doganali, per i prodotti destinati all'esportazione, così come delle disposizioni regolanti l'imposta generale sull'entrata, i prodotti e i materiali ammissibili all'importazione in franchigia doganale di cui all'art. 6 precedente, quando sono direttamente forniti alla Comunità per il Centro dal mercato nazionale italiano.

     2) Quando per il loro consumo in Italia, i prodotti e i materiali di cui al comma precedente, sono gravati da imposta erariale di fabbricazione e/o di consumo, detti prodotti e materiali saranno ammessi all'abbuono di tali imposte nella misura in cui tale abbuono è concesso ai prodotti destinati all'esportazione.

     3) Per l'installazione ed il funzionamento del Centro, la Comunità gode dell'esenzione dalle imposte comunali di consumo.

     4) Tutti gli atti, contratti e formalità occorrenti per la concessione in uso alla Comunità del Centro e quelli occorrenti per il conseguimento delle finalità istituzionali del Centro sono esenti dall'imposta di registro, di bollo e dalle imposte ipotecarie.

 

Art. 8.

     I carburanti necessari per l'uso del Centro e quelli occorrenti per i veicoli di proprietà della Comunità assegnati al Centro, fatta eccezione degli usi privati, saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e all'abbuono delle imposte di fabbricazione nei limiti di contingenti da fissare di tanto in tanto, di comune accordo tra le Autorità doganali italiane e la Commissione.

 

Art. 9.

     1) Il trattamento previsto dagli articoli 6 e 7 è subordinato all'accertamento dell'effettiva destinazione al Centro dei prodotti e materiali importati o acquistati in Italia. Tali prodotti e materiali non potranno essere ceduti a titolo oneroso o gratuito nel territorio della Repubblica Italiana senza il preventivo consenso delle Autorità italiane e il pagamento delle somme corrispondenti alle esenzioni, rimborsi ed abbuoni di diritti usufruiti.

     2) Quando questi diritti ed abbuoni sono stabiliti sul valore dei prodotti e materiali, essi saranno calcolati sul valore al momento della cessione, fatta eccezione per le autovetture per le quali si applicheranno le norme vigenti per le missioni diplomatiche accreditate in Italia.

     Tuttavia, per i prodotti inutilizzabili e per quelli usati per i quali la cessione intervenga dopo trascorsi cinque anni, dalla data della loro importazione o dall'acquisto in Italia, può essere accordato l'esonero dal pagamento delle somme anzidette, alle condizioni da stabilire dalle Autorità italiane.

 

Art. 10.

     L'energia elettrica e i gas consumati nel Centro, con esclusione degli impianti ad uso privato, sono esenti dall'imposta di consumo. In luogo dell'esenzione potrà essere accordato il rimborso del tributo.

 

Art. 11.

     Senza essere sottoposta ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, la Comunità può liberamente, per le esigenze del Centro:

     1) negoziare divise presso banche autorizzate, detenerle o disporne; intrattenere conti in valuta estera, negoziare per il tramite di istituti autorizzati fondi e titoli, detenerli e disporre conformemente alle disposizioni dell'art. 182 del Trattato;

     2) trasferire propri fondi, titoli e disponibilità valutarie nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro paese, o entro il territorio della Repubblica Italiana conformemente alle disposizioni dell'art. 182 del Trattato;

     3) i fondi depositati dalla Comunità per le esigenze del Centro presso uno o più conti designati dal Governo, conservano per la durata di questo deposito, rispetto all'unità di conto di cui al comma 1) dell'art. 181 del Trattato, il valore corrispondente alla parità in vigore il giorno del deposito. Per poter beneficiare di tale disposizione, i conti suddetti dovranno essere alimentati esclusivamente da addebiti sui conti in lire aperti a favore della Comunità dal Governo italiano, conformemente alle disposizioni dell'art. 181, comma 3 del Trattato.

 

Sez. II

Funzionari, agenti ed altre persone

 

Art. 12.

     1) Le Autorità italiane non pongono alcun ostacolo all'entrata ed al transito nel territorio della Repubblica Italiana ai funzionari ed agenti della Comunità di cui all'art. 186 del Trattato, in servizio presso il Centro, ai loro coniugi ed ai membri della famiglia a loro carico.

     2) Peraltro è fatta salva l'osservanza delle disposizioni applicabili in materia di concessione di visti nei riguardi dei funzionari ed agenti della Comunità che non sono cittadini di uno degli Stati membri della Comunità. Il Governo informa immediatamente la Commissione nel caso in cui non abbia potuto accordare il visto richiesto.

     3) Il Governo faciliterà l'entrata ed il soggiorno in Italia degli studenti ed in genere delle persone che vi si recano per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 5, ultimo capoverso, del Trattato, salva l'osservanza delle disposizioni italiane concernenti gli stranieri.

 

Art. 13.

     1) I funzionari ed agenti della Comunità, di cui all'art. 186 del Trattato compresi nelle categorie di cui all'art. 15 del Protocollo, e destinati al Centro godono, nel territorio della Repubblica Italiana, dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le parole e gli scritti; essi continuano a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni presso la Comunità.

     2) Essi godono inoltre dell'esenzione da ogni imposta diretta sugli stipendi, salari ed emolumenti corrisposti dalla Comunità stessa nonché dall'imposta di famiglia.

     3) Essi hanno, inoltre, diritto di intrattenere, nel territorio della Repubblica Italiana, o altrove, titoli esteri, conti in valuta estera ed altri beni, il diritto di riesportare dalla Repubblica Italiana, senza divieto o restrizioni, i loro stipendi e salari ed emolumenti, nonché i loro fondi, nella medesima valuta e per gli stessi importi che essi hanno introdotto nella Repubblica Italiana, tramite istituti autorizzati.

     4) Detti funzionari ed agenti, i loro congiunti ed i membri della loro famiglia viventi a carico non sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione ed alle formalità di registrazione degli stranieri.

     5) I funzionari e gli agenti di cui al comma 1 del presente articolo hanno il diritto:

     di importare in franchigia nel territorio della Repubblica Italiana dal Paese della loro ultima residenza o dal Paese di cui sono cittadini:

     a) i propri mobili ed effetti, purché l'importazione avvenga entro un anno dalla data della loro immissione in funzione al Centro;

     b) una propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel Paese della loro ultima residenza o nel Paese di cui sono cittadini, alle condizioni del mercato interno di tale Paese.

     Per la sostituzione della detta vettura il Governo e la Commissione esamineranno se è il caso di prendere delle misure particolari;

     di riesportare, senza ostacoli ed alcun gravame, all'atto della cessazione delle loro funzioni presso il Centro, gli articoli contemplati dal comma precedente alle lettere a) e b).

 

Art. 14.

     Le agevolazioni previste agli articoli 6 e 7 del presente Accordo sono concesse per ogni caso particolare dal Ministero delle finanze, a domanda della Commissione.

     Le agevolazioni fiscali e doganali di cui all'art. 13 sono accordate per ogni caso particolare dal Ministero delle finanze, a domanda degli interessati, da trasmettere per il tramite del Ministero degli affari esteri.

 

TITOLO II

Protezione sanitaria

 

Art. 15.

     Sino a quando non entreranno in vigore in Italia le disposizioni atte a garantire l'osservanza delle norme di base previste all'art. 30 del Trattato, la Commissione collabora con il Governo, nel quadro della legislazione italiana in materia, e tiene conto dei contatti già presi tra il Governo e il Comitato nazionale per le ricerche nucleari.

 

Art. 16.

     1) Il Governo può chiedere alla Commissione di essere informato sulle misure e predisposizioni prese nel Centro in materia di sicurezza e di tutela della sanità pubblica, per quanto concerne la prevenzione antincendi ed i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. La Commissione corrisponde a dette richieste nel più breve termine possibile.

     2) Ove si constatasse la necessità di ulteriori misure e predisposizioni di sicurezza, queste sono adottate dalla Commissione di comune accordo con le competenti Autorità italiane.

     3) Il Governo può domandare che da parte di funzionari siano effettuate delle visite destinate a constatare l'efficacia delle misure e predisposizioni citate; esso notifica alla Commissione, precedentemente all'effettuarsi della prima missione, i nomi e le qualifiche di detti funzionari. Questi funzionari sono accettati dalla Commissione.

     4) La Commissione aderisce a dette richieste e dà le opportune disposizioni affinché le visite possano essere effettuate dai detti funzionari in collaborazione con il personale del Centro all'uopo incaricato.

 

Art. 17.

     La Commissione tiene regolarmente informate del livello raggiunto dalla radioattività ambiente all'interno ed all'esterno degli impianti le Autorità italiane che sono designate dal Governo.

 

Art. 18.

     1) La Commissione tiene informato il Governo di ogni progetto per nuovi impianti di una certa importanza da costruirsi nel Centro che potrebbero comportare un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti, nonché delle misure e disposizioni di protezione previste.

     2) Nel caso in cui il Governo ritenga necessarie misure complementari di sicurezza e di protezione, queste verranno prese dalla Commissione d'accordo con le Autorità italiane competenti al momento di dar corso al progetto del nuovo impianto. Tuttavia il parere delle Autorità italiane dovrà essere inviato alla Commissione entro un termine di tre mesi dalla comunicazione del progetto.

 

Art. 19.

     In caso di incidente che comporti pericolo per la pubblica incolumità, la Direzione del Centro è tenuta a darne immediata comunicazione al Prefetto, al Comando provinciale dei vigili del fuoco e al medico provinciale, specificando le misure adottate.

     Le stesse comunicazioni la Direzione del Centro è tenuta a fare per qualsiasi evento o anormalità che possa far temere l'insorgere di un pericolo per la pubblica incolumità.

 

Art. 20.

     Allorché andranno in vigore le disposizioni in corso di elaborazione di cui all'art. 15 del presente Accordo, le modalità di applicazione delle stesse al Centro saranno stabilite di comune intesa tra il Governo e la Commissione ispirandosi ai principi e alle disposizioni degli articoli 16 e 19 del presente Accordo.

 

TITOLO III

Protezione del segreto

 

Art. 21.

     Ai segreti diversi da quelli cui si applicano le disposizioni della Comunità, conformemente al Regolamento del Consiglio n. 3, la Commissione applica, all'interno del Centro, sotto la sua sola responsabilità, le misure derivanti dalle disposizioni relative alla tutela del segreto in vigore sul territorio italiano.

 

Art. 22.

     Le Parti contraenti si consultano regolarmente per assicurarsi che l'applicazione da parte della Commissione delle misure previste dall'articolo che precede sia di reciproca soddisfazione.

     Nel caso in cui il Governo ritenga che la Commissione non applichi o applichi in modo considerato incompatibile con gli interessi dello Stato italiano dette misure, le Parti contraenti si consultano sui provvedimenti da adottare.

 

Art. 23.

     In conformità alle disposizioni dell'art. 194 del Trattato, paragrafo 1, secondo comma, il Governo considera ogni violazione alle disposizioni indicate nell'art. 21 che precede come una violazione ai suoi propri segreti protetti.

 

Art. 24.

     La Commissione designa un certo numero di persone che, per le loro funzioni, potranno avere necessità di prendere conoscenza e custodire cognizioni segrete Euratom.

     Tali persone devono essere abilitate, ai sensi degli articoli 15 e 16 del Regolamento del Consiglio n. 3.

 

Art. 25.

     Nel caso in cui uno dei funzionari o agenti di cui al paragrafo 1 dell'art. 13 che precede, si sia reso colpevole di una violazione delle disposizioni relative alla tutela del segreto in vigore sul territorio italiano, il Governo domanda, se del caso, alla Commissione di togliere l'immunità di cui detta persona fruisce.

     La Commissione procede in conformità alle disposizioni dell'art. 17, comma 2, del Protocollo.

 

Art. 26.

     L'applicazione da parte della Commissione delle misure derivanti dalle disposizioni relative alla tutela del segreto in vigore sul territorio italiano a persone che siano cittadini di uno Stato terzo viene effettuata in collaborazione con il Governo.

 

Art. 27.

     In base a quanto previsto dal Regolamento del Consiglio n. 3, articolo 5, le norme per la tutela del segreto, stabilite dal Regolamento stesso, possono essere completate, in relazione alla situazione locale, dalla Commissione e dall'Autorità nazionale per la sicurezza.

 

TITOLO IV

Assunzione del personale

 

Art. 28.

     La Commissione, oltre al personale sottoposto al regime contrattuale conformemente all'art. 214, paragrafo 3 del Trattato e a quello cui sarà in seguito applicabile lo statuto e il regime previsto dall'art. 186 del Trattato, potrà assumere per il Centro di Ispra, nel territorio italiano, del personale a statuto locale, alle condizioni previste dagli articoli 29 a 32.

 

Art. 29.

     La Commissione applica sotto la sua sola responsabilità la procedura di assunzione, le clausole contrattuali e le condizioni di lavoro del personale previste dalla legge italiana.

 

Art. 30.

     La Commissione applica le disposizioni italiane in materia di assistenza e previdenza; essa si avvale a tale scopo dei competenti istituti italiani.

 

Art. 31.

     La Commissione applica inoltre, sotto la sua sola responsabilità, le disposizioni italiane concernenti l'igiene e la sicurezza del lavoro.

 

Art. 32.

     Qualsiasi vertenza che dovesse sorgere relativa ai rapporti di lavoro sarà risolta conformemente alle disposizioni della legge italiana in materia.

 

Art. 33.

     1) Nei contratti d'appalto concernenti l'esecuzione di opera o servizio, la Commissione garantisce sicurezza sociale, salari e altre condizioni di lavoro non meno favorevoli di quelle fissate per un lavoro della stessa natura nella professione o nell'industria interessata della regione. Sono altresì tenute presenti le disposizioni previste dalla Convenzione n. 94 in data 26 giugno 1949 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

     2) La Commissione prende le misure appropriate in vista di facilitare alle persone designate a questo effetto dalle Autorità italiane competenti, e debitamente accettate dalla Commissione, il controllo sull'applicazione da parte delle imprese appaltatrici delle disposizioni di cui al comma precedente.

 

TITOLO V

Disposizioni generali

 

Art. 34.

     1) In vista dell'applicazione del presente Accordo, la Commissione comunica al Governo i nomi e qualità dei funzionari, agenti e delle altre persone in servizio o dimoranti al Centro.

     2) Nel caso in cui la Commissione istituisca una foresteria, all'interno del Centro, la direzione di detta foresteria applica le disposizioni italiane relative alla registrazione degli ospiti.

 

Art. 35.

     La Commissione prende, d'accordo con il Governo, tutte le misure utili per impedire l'uso abusivo delle disposizioni del presente Accordo. A questo scopo essa accetta che delle visite di constatazione siano effettuate, a domanda del Governo, da funzionari debitamente qualificati ed accettati.

 

Art. 36.

     Il Governo prenderà le misure utili affinché la procedura d'applicazione del presente Accordo permetta il buon funzionamento del Centro.

 

Art. 37.

     Se il Governo ritiene che vi sia stato abuso nell'applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti si consultano sulle misure da prendere, fatta salva l'applicazione ai funzionari ed agenti della legislazione italiana.

 

Art. 38.

     Nel caso in cui uno dei funzionari o agenti di cui all'art. 13, paragrafo 1) del presente Accordo, abusa del privilegio di soggiorno, esercitando, sul territorio della Repubblica Italiana, attività estranea alle sue funzioni ufficiali, questo privilegio non potrà essere invocato da detto funzionario o agente per sottrarsi alla legislazione italiana.

     Tuttavia il Governo non esige la partenza di detto funzionario o agente senza preventiva consultazione della Commissione.

 

Art. 39.

     Le Parti contraenti si consultano regolarmente per assicurarsi che l'applicazione del presente Accordo sia di reciproca soddisfazione.

     Le Parti contraenti si consulteranno, a richiesta di una di esse, allo scopo di apportare eventuali emendamenti al presente Accordo.

 

Art. 40.

     La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha competenza esclusiva su tutte le controversie che possano sorgere tra il Governo e la Commissione concernenti l'esecuzione e l'interpretazione del presente Accordo.