§ 84.6.15 - D.P.R. 18 marzo 1976, n. 55.
Norme in materia di tariffe telefoniche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.6 telefoni
Data:18/03/1976
Numero:55


Sommario
Art. 1.      Le reti urbane sono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, nei seguenti due gruppi:
Art. 2.      Per ogni apparecchio principale è dovuto un canone trimestrale di abbonamento stabilito come segue:
Art. 3.      Gli abbonati delle reti urbane aventi più di 10.000 abbonati ed oltre 10 chilometri di raggio medio (raggio del cerchio equivalente) in aggiunta ai canoni di cui all'articolo precedente debbono [...]
Art. 4.      Per gli impianti entro il perimetro dell'abitato ove è ubicata la centrale cui l'utente sarà collegato, sono dovuti i seguenti contributi a fondo perduto per le spese di impianto e di trasloco:
Art. 5.      Nel caso di subentro si applica la metà del contributo previsto per il trasloco.
Art. 6.      Per ciascun apparecchio in derivazione interna da apparecchi principali, qualunque ne sia il numero complessivo, è dovuto dall'abbonato un canone trimestrale di abbonamento fissato nella [...]
Art. 7.      Per i seguenti tipi di impianto supplementare installati dalla società concessionaria sono dovuti dall'abbonato i sottoindicati canoni trimestrali di manutenzione e noleggio:
Art. 8.      Per gli impianti supplementari di proprietà degli abbonati o presi a nolo da installatori privati e per gli impianti di proprietà della società concessionaria, non compresi nel precedente art. [...]
Art. 9.      Ogni conversazione scambiata tra abbonati, nell'ambito di ciascuna rete urbana, è tassata per L. 40, corrispondenti ad uno scatto di contatore.
Art. 10.      La tariffa per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) è stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza.
Art. 11.      Salvo quanto previsto nei successivi articoli 12, 13 e 14, a ciascuna comunicazione interurbana effettuata in teleselezione da utente si applica una tariffa determinata mediante l'invio al [...]
Art. 12.      Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 21,30 alle ore 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore [...]
Art. 13.      Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 19,30 alle ore 21,30 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata [...]
Art. 14.      Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 9,30 alle ore 13 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante [...]
Art. 15.      In deroga a quanto previsto negli articoli 9, 11, 12, 13 e 14, in sede di elaborazione trimestrale della bolletta, i primi 70 e 150 scatti trimestrali, rispettivamente per gli impianti singoli e [...]
Art. 16.      Alle comunicazioni interurbane tramite operatrice si applica una tariffa composta da una quota fissa per ogni comunicazione, pari a L. 200, e dalle seguenti quote per ogni unità di tre minuti di [...]
Art. 17.     
Art. 18.     
Art. 19.      A ciascuna conversazione interurbana effettuata da telefono a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa interurbana, la tariffa di L. 75.
Art. 20.      Quando una conversazione tramite operatrice non ha luogo perché, al momento in cui è stabilito il collegamento, il richiesto o il richiedente non risponde, è dovuto un importo pari a L. 200.
Art. 21.      Per l'invio di un preavviso telefonico, destinato a prefissare una conversazione con un abbonato, il richiedente deve pagare un importo pari a L. 200.
Art. 22.      Per le richieste di conversazioni presso i posti telefonici pubblici dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 19,30 alle ore 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 14,30 alle ore 24 [...]
Art. 23.      La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 1.000 per ognuna.
Art. 24.      La soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni per le comunicazioni interurbane è fissata nella misura di L. 20. Essa non si applica alle comunicazioni [...]
Art. 25.      Per ogni tratta di 200 metri (o frazione) di circuito urbano necessario per la realizzazione di collegamenti diretti urbani o di raccordo interurbano, si applica un canone trimestrale di L. [...]
Art. 26.      Per i circuiti interurbani nazionali necessari per la realizzazione di derivazioni esterne, di collegamenti a centrali interurbane o speciali e di collegamenti diretti in genere, si applicano, [...]
Art. 27.     
Art. 28.      Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1° aprile 1976.


§ 84.6.15 - D.P.R. 18 marzo 1976, n. 55.

Norme in materia di tariffe telefoniche.

(G.U. 24 marzo 1976, n. 77).

 

     Art. 1.

     Le reti urbane sono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, nei seguenti due gruppi:

     1° gruppo: reti con oltre 500 abbonati;

     2° gruppo: reti fino a 500 abbonati.

     Gli abbonati di ciascun gruppo sono ripartiti in tre categorie così determinate:

     Categoria A - Abbonamenti ad uso di:

     a) amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali ed uffici dipendenti dalle amministrazioni medesime;

     b) enti pubblici le cui spese siano per legge a completo carico dello Stato;

     c) istituti di istruzione governativi, regionali, provinciali o comunali;

     d) agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani, loro direttori, vice direttori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari che siano giornalisti professionisti.

     Categoria B - Abbonamenti in abitazioni private ove non si svolga attività di affari o professionale.

     Categoria C - Abbonamenti non specificatamente menzionati nelle categorie A e B.

 

          Art. 2.

     Per ogni apparecchio principale è dovuto un canone trimestrale di abbonamento stabilito come segue:

     Reti del 1° gruppo:

Categoria A

L.

1.500

Categoria B simplex

"

5.500

Categoria B duplex

"

3.000

Categoria C

"

14.500

     Reti del 2° gruppo:

Categoria A

L.

1.500

Categoria B simplex

"

4.400

Categoria C

"

10.700

     Per gli abbonamenti della categoria C in uso a:

     1) imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge;

     2) coltivatori diretti a qualunque titolo di fondi rustici, il canone trimestrale è ridotto nella misura seguente:

Reti del 1° gruppo

L.

9.375

Reti del 2° gruppo

"

6.900

     I canoni di cui al presente articolo si riferiscono ad apparecchi normali di tipo a muro.

 

          Art. 3.

     Gli abbonati delle reti urbane aventi più di 10.000 abbonati ed oltre 10 chilometri di raggio medio (raggio del cerchio equivalente) in aggiunta ai canoni di cui all'articolo precedente debbono corrispondere trimestralmente un canone supplementare pari allo 0,6% del canone base per ogni chilometro o frazione del raggio medio della rete stessa.

     Per la determinazione della superficie delle reti urbane si fa riferimento alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica.

 

          Art. 4.

     Per gli impianti entro il perimetro dell'abitato ove è ubicata la centrale cui l'utente sarà collegato, sono dovuti i seguenti contributi a fondo perduto per le spese di impianto e di trasloco:

 

Nuovo impianto

Trasloco

Categoria A e B

L.

80.000

L.

50.000

Categoria C

"

100.000

"

70.000

     Per la categoria B una quota del contributo spese di nuovo impianto, pari a L. 50.000, è rateizzata in dodici trimestralità senza alcuna maggiorazione.

     Per le imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge e per i coltivatori diretti a qualunque titolo di fondi rustici, i contributi spese relativi alla categoria C di cui al primo comma del presente articolo sono ridotti alla metà.

     Per i nuovi impianti o traslochi fuori del perimetro dell'abitato, ove è ubicata la centrale di competenza, è dovuta, oltre al contributo spese di cui al precedente primo comma, una quota supplementare pari al 20% del costo del tratto di linea utilizzata dall'utente tra detto perimetro e la sede dell'utente stesso. I criteri per la determinazione di tali contributi sono stabiliti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni su proposta motivata della società concessionaria.

     Detta quota, nel caso di collegamento duplex, è ridotta alla metà e si applica a ciascuno dei coutenti.

     Per la determinazione del perimetro dell'abitato di fa riferimento alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica.

 

          Art. 5.

     Nel caso di subentro si applica la metà del contributo previsto per il trasloco.

     Per la trasformazione in duplex di due impianti singoli è dovuto un contributo di L. 15.000 per ciascuno dei coutenti.

 

          Art. 6.

     Per ciascun apparecchio in derivazione interna da apparecchi principali, qualunque ne sia il numero complessivo, è dovuto dall'abbonato un canone trimestrale di abbonamento fissato nella seguente misura:

Categorie A e B

L.

800

Categoria C

"

1.000

     Per gli alberghi e pensioni ufficialmente riconosciuti, il canone risultante dall'applicazione del comma precedente è ridotto del 20%.

     Il canone trimestrale di abbonamento per gli apparecchi, oltre il primo, su impianti a spina è dovuto nella misura di L. 300.

     Per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni telefoniche con la rete esterna non è dovuto alcun canone di abbonamento.

 

          Art. 7.

     Per i seguenti tipi di impianto supplementare installati dalla società concessionaria sono dovuti dall'abbonato i sottoindicati canoni trimestrali di manutenzione e noleggio:

a) derivazione interna semplice (compreso il commutatore)

L.

3.100

b) soneria, ricevitore, commutatore ed organo analogo, per ciascuno

"

600

c) presa a spina supplementare

"

900

d) apparecchio oltre il primo su impianti a spina

"

1.600

e) apparecchio da tavolo di tipo normale principale o derivato

"

600

f) supplemento per apparecchio con tastiera

"

3.000

     Per gli impianti di cui al comma precedente il contributo spese di impianto o trasloco è dovuto in misura di una trimestralità del canone di manutenzione e noleggio (per una linea interna di lunghezza fino a 20 metri), oltre ad una quota di L. 6.000, che si applica una sola volta in caso di più lavori concomitanti e non si applica in caso di lavori contemporanei all'installazione dell'apparecchio principale.

 

          Art. 8.

     Per gli impianti supplementari di proprietà degli abbonati o presi a nolo da installatori privati e per gli impianti di proprietà della società concessionaria, non compresi nel precedente art. 7, i canoni trimestrali di manutenzione dovuti dall'abbonato sono fissati nella misura seguente:

a) impianti intercomunicanti:

 

 

per ogni apparecchio

L.

3.200

b) impianti a centralino manuale:

 

 

per ogni apparecchio

"

1.900

c) impianti a centralino automatico dotato di normali servizi e cioè: comunicazioni entranti e uscenti, richiamata, trasferta, inoltro, rinvio a operatrice, servizio notte e blocco alla teleselezione:

 

 

per ogni apparecchio derivato da centralino di capacità finale non superiore a 50 derivati

"

3.200

per ogni apparecchio derivato da centralino di capacità finale superiore a 50 derivati

"

2.700

d) servizi particolari su impianti a centralino automatico (selezione passante, documentazione del traffico, selezione abbreviata, ecc.):

 

 

per ogni apparecchio

"

600

e) derivazione interna semplice (escluso il commutatore)

"

1.800

f) soneria, ricevitore, commutatore ed organo analogo, per ciascuno

"

450

g) presa a spina supplementare

"

650

h) apparecchio oltre il primo su impianto a spina

"

1.000

i) supplemento per apparecchio con tastiera

"

500

l) apparecchio da tavolo di tipo normale

"

400

m) dispositivo speciale installato sulla linea urbana o su linea derivata da impianto supplementare (selezionatore automatico, segreteria telefonica, ecc.)

"

4.000

     Qualora l'abbonato abbia ottenuto l'autorizzazione a provvedere direttamente alla manutenzione dell'impianto supplementare, è dovuto un canone trimestrale di L. 1.000 a titolo di sorveglianza tecnica per ogni derivazione.

 

          Art. 9.

     Ogni conversazione scambiata tra abbonati, nell'ambito di ciascuna rete urbana, è tassata per L. 40, corrispondenti ad uno scatto di contatore.

     La tariffa per una conversazione urbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico è stabilita in L. 50, IVA compresa.

     Per ogni comunicazione urbana stabilita tramite operatrice è dovuta, oltre alla tariffa urbana di cui ai commi primo e secondo, la quota fissa di L. 200.

 

          Art. 10.

     La tariffa per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) è stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza.

     Le reti che abbiano tutti i capoluoghi comunali, facenti parte della rete stessa, a meno di 10 chilometri di distanza dal centro di settore, sono considerate a tutti gli effetti come appartenenti alla rete del centro di settore.

     Per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra settori diversi, le distanze, ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono misurate in linea d'aria:

     tra i centri di distretto, per le comunicazioni scambiate tra i distretti i cui centri distino oltre 100 chilometri, purché tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 chilometri;

     tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni.

     Le distanze in linea d'aria sono determinate sulla base degli elementi di calcolo forniti dall'Istituto geografico militare tra le residenze municipali dei comuni sedi dei suddetti centri telefonici indicati nel piano regolatore telefonico nazionale.

     Per le isole, sedi di un centro di settore che disti più di 15 chilometri dal relativo centro di distretto, posto fuori dall'isola stessa, il centro di settore, agli effetti della misura delle distanze per l'applicazione delle tariffe interurbane, viene considerato ubicato sulla congiungente i due centri anzidetti a 15 chilometri dal centro di distretto.

     Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive città.

 

          Art. 11.

     Salvo quanto previsto nei successivi articoli 12, 13 e 14, a ciascuna comunicazione interurbana effettuata in teleselezione da utente si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi secondo la tabella seguente:

 

Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato

Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)

Comunicazioni interurbane settoriali

1

140

Altre comunicazioni interurbane:

 

 

fino a 15 km

1

70

da oltre 15 fino a 30 km

1

37,5

da oltre 30 fino a 60 km

1

20

da oltre 60 fino a 120 km

1

15

da oltre 120 fino a 240 km

1

12

oltre 240 km

1

12

     Il valore di ciascun impulso è fissato in L. 40.

 

          Art. 12.

     Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 21,30 alle ore 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 14,30 alle ore 24 del sabato, dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi secondo la tabella seguente:

 

Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato

Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)

fino a 15 km

1

140

da oltre 15 fino a 30 km

1

75

da oltre 30 fino a 60 km

1

40

da oltre 60 fino a 120 km

1

30

da oltre 120 fino a 240 km

1

24

oltre 240 km

1

24

     Il valore di ciascun impulso è fissato in L. 40.

 

          Art. 13.

     Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 19,30 alle ore 21,30 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi secondo la tabella seguente:

 

Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato

Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)

fino a 15 km

1

100

da oltre 15 fino a 30 km

1

52,5

da oltre 30 fino a 60 km

1

28

da oltre 60 fino a 120 km

1

22,5

da oltre 120 fino a 240 km

1

20

oltre 240 km

1

20

     Il valore di ciascun impulso è fissato in L. 40.

 

          Art. 14.

     Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 9,30 alle ore 13 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi secondo la tabella seguente:

 

Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato

Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)

fino a 15 km

1

45

da oltre 15 fino a 30 km

1

25

da oltre 30 fino a 60 km

1

15

da oltre 60 fino a 120 km

1

12

da oltre 120 fino a 240 km

1

9

oltre 240 km

1

9

     Il valore di ciascun impulso è fissato in L. 40.

 

          Art. 15.

     In deroga a quanto previsto negli articoli 9, 11, 12, 13 e 14, in sede di elaborazione trimestrale della bolletta, i primi 70 e 150 scatti trimestrali, rispettivamente per gli impianti singoli e duplex della categoria B di abbonamento e cumulativamente per conversazioni urbane, in teleselezione e per gli altri servizi a contatore, sono addebitati a L. 30 ciascuno.

     Gli scatti eccedenti i predetti valori trimestrali sono addebitati a L. 40 ciascuno.

 

          Art. 16.

     Alle comunicazioni interurbane tramite operatrice si applica una tariffa composta da una quota fissa per ogni comunicazione, pari a L. 200, e dalle seguenti quote per ogni unità di tre minuti di comunicazione:

Comunicazioni interurbane settoriali

L.

30

Altre comunicazioni interurbane:

 

 

fino a 15 km

"

50

da oltre 15 fino a 30 km

"

100

da oltre 30 fino a 60 km

"

175

da oltre 60 fino a 120 km

"

250

da oltre 120 fino a 240 km

"

325

oltre 240 km

"

400

 

          Art. 17.

     Alle comunicazioni interurbane tramite operatrice, escluse quelle settoriali, effettuate in partenza dai posti telefonici pubblici dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 19,30 alle ore 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 14,30 alle ore 24 del sabato, dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi, si applica una tariffa composta da una quota fissa per ogni comunicazione, pari a L. 100, e dalle seguenti quote per ogni unità di tre minuti di comunicazione:

fino a 15 km

L.

25

da oltre 15 fino a 30 km

"

50

da oltre 30 fino a 60 km

"

85

da oltre 60 fino a 120 km

"

125

da oltre 120 fino a 240 km

"

160

oltre 240 km

"

200

 

          Art. 18.

     L'utente ha facoltà di avvalersi, a sua scelta, del servizio tramite operatrice o di quello in teleselezione.

 

          Art. 19.

     A ciascuna conversazione interurbana effettuata da telefono a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa interurbana, la tariffa di L. 75.

 

          Art. 20.

     Quando una conversazione tramite operatrice non ha luogo perché, al momento in cui è stabilito il collegamento, il richiesto o il richiedente non risponde, è dovuto un importo pari a L. 200.

     Il richiedente, che rinunzi espressamente al collegamento prima che sia trascorsa un'ora dalla richiesta, deve corrispondere un importo pari a L. 200.

 

          Art. 21.

     Per l'invio di un preavviso telefonico, destinato a prefissare una conversazione con un abbonato, il richiedente deve pagare un importo pari a L. 200.

     Per l'invio di un avviso telefonico, destinato a prefissare una conversazione con una persona non abbonata al telefono, è dovuta, oltre a quanto indicato nel precedente comma, la tassa di recapito dell'avviso per espresso al domicilio indicato, prevista dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392.

 

          Art. 22.

     Per le richieste di conversazioni presso i posti telefonici pubblici dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 19,30 alle ore 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 14,30 alle ore 24 del sabato, dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi, la quota fissa dovuta dall'utente nei casi previsti dai precedenti articoli 9, terzo comma, 20 e 21 è stabilita nella misura di L. 100 ferma restando, ove prevista, la corresponsione per intero della tassa di recapito dell'avviso per espresso, prevista dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392.

 

          Art. 23.

     La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 1.000 per ognuna.

 

          Art. 24.

     La soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni per le comunicazioni interurbane è fissata nella misura di L. 20. Essa non si applica alle comunicazioni interurbane settoriali.

     Detta soprattassa è già compresa nelle tariffe di cui ai precedenti articoli.

 

          Art. 25.

     Per ogni tratta di 200 metri (o frazione) di circuito urbano necessario per la realizzazione di collegamenti diretti urbani o di raccordo interurbano, si applica un canone trimestrale di L. 1.200 con un minimo di L. 6.000.

     Qualora il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione di derivazioni esterne o per collegare direttamente apparecchi intercomunicanti, si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel precedente comma, una quota suppletiva di canone pari a n. 1.000 scatti trimestrali.

     Qualora il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione di collegamenti tra centralini, si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel primo comma, una quota suppletiva di canone pari a n. 2.000 scatti trimestrali.

     Per ciascun collegamento a commutatore interurbano o speciale che comporti l'impegno di una linea di lunghezza non superiore a 10 km, è dovuto un canone trimestrale di L. 30.000. Per la lunghezza eventualmente eccedente va applicato il canone di cui al primo comma.

     I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco, per ciascun terminale di utente dei collegamenti di cui ai commi precedenti, sono pari a quelli stabiliti per il trasloco nell'art. 4.

 

          Art. 26.

     Per i circuiti interurbani nazionali necessari per la realizzazione di derivazioni esterne, di collegamenti a centrali interurbane o speciali e di collegamenti diretti in genere, si applicano, in base alla distanza tariffaria tra i punti estremi calcolata a norma del precedente art. 10, i canoni annui seguenti:

Circuiti settoriali

L.

600.000

Circuiti interurbani:

 

 

fino a 15 km

"

990.000

da oltre 15 fino a 30 km

"

1.980.000

da oltre 30 fino a 60 km

"

3.465.000

da oltre 60 fino a 120 km

"

4.950.000

da oltre 120 fino a 240 km

"

6.435.000

oltre 240 km

"

7.920.000

 

          Art. 27.

     Gli abbonati collegati ad una centrale all'uopo equipaggiata che fruiscono, a loro richiesta, della documentazione del traffico interurbano ed internazionale, mediante periodica distinta delle conversazioni effettuate, sono tenuti a corrispondere un compenso di L. 20 per ogni conversazione documentata.

 

          Art. 28.

     Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1° aprile 1976.