| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 84. Radio e telecomunicazioni | 
| Capitolo: | 84.1 disciplina generale | 
| Data: | 08/04/2002 | 
| Numero: | 59 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. Gli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet (Internet service provider) ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al [...] | 
§ 84.1.124 - Legge 8 aprile 2002, n. 59.
Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet
(G.U. 12 aprile 2002, n. 86)
     1. Gli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet (Internet service provider) ai sensi del 
2. Gli accordi di interconnessione tra i fornitori di servizi Internet e un organismo avente significativo potere di mercato sono stipulati in conformità alla normativa vigente e alle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per ogni tipo di tariffa applicata dagli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.