§ 84.1.13 - D.P.R. 27 dicembre 1948, n. 1694.
Approvazione degli Atti delle Conferenze internazionali delle telecomunicazioni e delle radiotelecomunicazioni, stipulati ad Atlantic City il 2 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:27/12/1948
Numero:1694


Sommario
Art. 1.      Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Atti delle Conferenze internazionali delle telecomunicazioni e delle radiocomunicazioni stipulati ad Atlantic City il 2 ottobre 1947:
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1949, salvo per quanto riguarda:
Art. 3.      Fino a quando non sarà approvata la Lista internazionale delle frequenze di cui al precedente art. 2, resteranno in vigore le seguenti disposizioni del Regolamento generale delle [...]


§ 84.1.13 - D.P.R. 27 dicembre 1948, n. 1694.

Approvazione degli Atti delle Conferenze internazionali delle telecomunicazioni e delle radiotelecomunicazioni, stipulati ad Atlantic City il 2 ottobre 1947

(G.U. 22 giugno 1949, n. 141)

 

     Art. 1.

     Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Atti delle Conferenze internazionali delle telecomunicazioni e delle radiocomunicazioni stipulati ad Atlantic City il 2 ottobre 1947:

     1. Convenzione internazionale delle telecomunicazioni;

     2. Protocollo finale alla Convenzione delle telecomunicazioni;

     3. Protocolo addizionale alla Convenzione delle telecomunicazioni;

     4. Regolamento delle radiocomunicazioni;

     5. Regolamento addizionale delle radiocomunicazioni;

     6. Protocollo addizionale agli Atti della Conferenza internazionale delle radiocomunicazioni.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1949, salvo per quanto riguarda:

     1) la ripartizione delle frequenze inferiori a 27.500 Kc/s (27.5 Mc/S);

     2) le disposizioni contenute negli articoli 2, 10, 11, 12, 17, 20, 28, 29 paragrafo 8, 33, 34, 37 paragrafo 4, 44 paragrafi 8 e 13 e le appendici 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 che entreranno in vigore contemporaneamente alla lista internazionale delle frequenze alla data che verrà stabilita dalla Conferenza amministrativa speciale delle radiocomunicazioni, che all'uopo sarà convocata per approvare detta Lista.

 

          Art. 3.

     Fino a quando non sarà approvata la Lista internazionale delle frequenze di cui al precedente art. 2, resteranno in vigore le seguenti disposizioni del Regolamento generale delle radiocomunicazioni revisione del Cairo 1938, annesso alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Madrid 1932:

     1) la porzione della tabella di ripartizione delle bande di frequenza da 10 a 27.500 Kc/s (27.5 Mc/S);

     2) Gli articoli 5, 6, 9, 15, 16, 21, 24 paragrafo 3 b), 31, 32, paragrafi 12 e 14;

     3) le appendici 1, 2, 3, 8, 9 e 10.