Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 83. Pubblicità |
Capitolo: | 83.1 pubblicità |
Data: | 08/07/1949 |
Numero: | 463 |
Sommario |
Art. unico. Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 15 settembre 1946, n. 622, è sostituito dai due comma seguenti |
§ 83.1.a - Legge 8 luglio 1949, n. 463.
Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 622, circa la pubblicità su carte valori postali.
(G.U. 4 agosto 1949, n. 177)
Il primo comma dell'art. 2 del
"E' riservata allo Stato, salvo concessione, la pubblicità sugli spazi disponibili degli stampati, moduli, carte valori e relativi margini, pubblicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nonché sulle pareti, vetrine ed altre superfici degli stabilimenti del Ministero stesso e in genere in tutte le cose di pertinenza del medesimo, comprese le cassette postali di impostazione.
Il divieto di pubblicità prevista dal comma precedente permane per i privati anche dopo l'acquisto, per qualsiasi uso, degli oggetti postali ai quali il divieto stesso si riferisce".