§ 83.1.4 - Legge 10 aprile 1962, n. 165.
Divieto della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:83. Pubblicità
Capitolo:83.1 pubblicità
Data:10/04/1962
Numero:165


Sommario
Art. unico. 


§ 83.1.4 - Legge 10 aprile 1962, n. 165.

Divieto della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo.

(G.U. 30 aprile 1962, n. 111).

 

 

     Art. unico. [1]

     La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero è vietata.

     Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.L. 10 gennaio 1983, n. 4.