Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 83. Pubblicità |
Capitolo: | 83.1 pubblicità |
Data: | 10/04/1962 |
Numero: | 165 |
Sommario |
Art. unico. |
§ 83.1.4 - Legge 10 aprile 1962, n. 165.
Divieto della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo.
(G.U. 30 aprile 1962, n. 111).
La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero è vietata.
Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 8 del