Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 82. Pubblici registri |
Capitolo: | 82.5 registro delle imprese |
Data: | 03/07/2009 |
Numero: | 125 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del decreto interministeriale 28 febbraio 1991, n. 96, recante norme per l'iscrizione al registro nazionale |
§ 82.5.14 - D.M. 3 luglio 2009, n. 125. [1]
Regolamento recante modifiche al regolamento adottato con decreto interministeriale 28 febbraio 1991, n. 96, recante norme per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti.
(G.U. 24 agosto 2009, n. 195)
IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
e
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero 28 febbraio 1991, n. 96, recante norme per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti;
Visto il
Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche al citato decreto interministeriale n. 96 del 1991 e, in particolare, all'articolo 1, commi 2 e 3, concernenti le domande per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese, istituito a norma dell'articolo 3 della citata
Acquisito ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 settembre 2008 e del 15 dicembre 2008;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 24 marzo 2009;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del decreto interministeriale 28 febbraio 1991, n. 96, recante norme per l'iscrizione al registro nazionale
delle imprese operanti nel settore degli armamenti
1. All'articolo 1, del decreto interministeriale 28 febbraio 1991, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la parola: «indicate», è sostituita dalla parola: «indicati»;
b) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera: «d-bis) l'elenco dei proprietari delle imprese, dei soci e degli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale»;
c) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «variazione relativa», sono inserite le seguenti: «alla proprietà,»;
d) al comma 3, lettere b), c) e d), dopo le parole: «il titolare o i legali rappresentanti», sono inserite le seguenti: «, i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all' 1% del capitale sociale,».
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2009 Ministeri istituzionali - registro n. 8, foglio n. 91
[1] Abrogato dall'art. 2269 del