§ 82.4.4 - Legge 11 luglio 1988, n. 266.
Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.4 registro aeronautico italiano
Data:11/07/1988
Numero:266


Sommario
Art. 1.      1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 82.4.4 - Legge 11 luglio 1988, n. 266.

Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI).

(G.U. 14 luglio 1988, n. 164)

 

 

     Art. 1.

     1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI), nonchè, fino all'eventuale emanazione di una nuova disciplina derivante anche dall'approvazione del piano energetico nazionale, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), continuano ad essere regolati dai particolari ordinamenti previsti per ciascuno degli enti predetti.

     2. Per l'Azienda autonoma di assistenza al volo rimane fermo il disposto dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, che viene altresì esteso al Registro aeronautico. Per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in quanto ente pubblico economico, si continua ad applicare il disposto dell'art. 24 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

     3. Le delibere che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Unioncamere e dell'ENEA sono approvate e rese esecutive con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri vigilanti e di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.

     4. In sede di approvazione delle delibere di cui al comma 3 si tiene conto dell'andamento della contrattazione collettiva nei corrispondenti settori pubblici e privati, anche in riferimento alle linee di politica economica del Governo.

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.