§ 81.1.11 - Legge 28 dicembre 1993, n. 562.
Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e delle disposizioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:81. Pubblica sicurezza
Capitolo:81.1 disciplina generale
Data:28/12/1993
Numero:562


Sommario
Art. 1.  (Delega al Governo)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689)


§ 81.1.11 - Legge 28 dicembre 1993, n. 562.

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e delle disposizioni ad esso connesse o complementari

(G.U. 31 dicembre 1993, n. 306)

 

     Art. 1. (Delega al Governo)

     1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e delle disposizioni ad esso connesse o complementari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

     a) trasformare, salvo quanto previsto dalla lettera c), in violazioni amministrative le contravvenzioni previste nei titoli III, IV e V del citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931, ad eccezione di quelle previste dagli articoli 68, 69, 70, 73, 85, 88, 92, 102, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 114, 117, 119, 127, 128 - in relazione all'articolo 126 - 133, 134, 135, terzo comma, 138, 139, 140 e 151;

     b) trasformare in violazioni amministrative le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 9, limitatamente alle autorizzazioni per la cui mancanza o inosservanza è prevista una decriminalizzazione ai sensi del presente articolo, dall'articolo 15, salvi i casi di cui all'articolo 650 del codice penale, e dagli articoli 59 e 60 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931;

     c) abrogare gli articoli 66, 70, 73 e 213 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931;

     d) trasformare in violazioni amministrative le contravvenzioni previste dal regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle concernenti disposizioni correlate alle contravvenzioni previste dal citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931 non oggetto di decriminalizzazione ai sensi delle lettere a) e b);

     e) comminare, in relazione alle fattispecie decriminalizzate ai sensi delle lettere a), b) e d), la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire un milione e non superiore a lire sei milioni per le violazioni consistenti nello svolgimento di un'attività in difetto della prescritta licenza o autorizzazione, prevedendo che tali violazioni comportino l'obbligo per l'autorità di adottare, entro un termine da determinarsi, un provvedimento per la cessazione dell'attività condotta in difetto di licenza o autorizzazione o per la sospensione, per un periodo da determinarsi, di quella esercitata in violazione delle prescrizioni, e che l'inosservanza di tale provvedimento sia punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale; comminare la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire trecentomila e non superiore a lire due milioni per tutte le altre violazioni, con eventuale previsione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione fino a tre mesi dell'attività nelle ipotesi consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità; trasformare in sanzioni amministrative accessorie le pene accessorie già previste per le contravvenzioni decriminalizzate; estendere le fattispecie decriminalizzate di svolgimento di attività in difetto della prescritta licenza o autorizzazione anche ai casi di inosservanza, ottenuta la licenza o l'autorizzazione, delle prescrizioni della legge o dell'autorità;

     f) coordinare le disposizioni connesse o complementari al citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931 ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con il citato regio decreto n. 635 del 1940, contenute in leggi speciali, con le modifiche apportate ai sensi delle lettere a), b), c), e d), trasformando in violazioni amministrative gli illeciti omogenei a quelli decriminalizzati e procedendo alle necessarie abrogazioni;

     g) individuare, in relazione a tutte le ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), e f), i casi in cui l'autorità può o deve disporre la confisca amministrativa, in armonia con i principi di cui all'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

     h) emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio; individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti alle violazioni decriminalizzate, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.

     2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno.

     3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.

     4. Per fronteggiare le esigenze di servizio derivanti dall'attuazione della presente legge, il Ministro dell'interno è autorizzato, anche in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni nei pubblici impieghi, a bandire concorsi per la copertura delle vacanze comunque determinatesi nei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno alla data di entrata in vigore della presente legge, anche utilizzando, ove occorra, nel limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, le graduatorie dei concorsi già espletati da non oltre un triennio.

 

          Art. 2. (Modifiche all'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

     1. All'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo comma, le parole: "con la sola ammenda" sono sostituite dalle seguenti:"solo con la multa o con l'ammenda";

     b) al secondo comma, dopo le parole: "oltre all'ammenda", sono inserite le seguenti:"o alla multa".