§ 81.1.3 - R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata


Settore:Normativa nazionale
Materia:81. Pubblica sicurezza
Capitolo:81.1 disciplina generale
Data:12/11/1936
Numero:2144


Sommario
Art. 1.      Gli istituti di vigilanza privata, costituiti a termini dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che prestano opera di vigilanza [...]
Art. 2.      Il questore può delegare ad un funzionario dipendente le attribuzioni di cui all'articolo precedente.
Art. 3.      Salvo il caso previsto dall'art. 139 della legge di pubblica sicurezza le guardie particolari di che all'art. 1 non possono essere distratte dal loro servizio.
Art. 4.      È attribuito al questore il potere disciplinare sulle guardie particolari in servizio degli istituti di vigilanza privata con facoltà di sospenderle immediatamente e ritirare loro le armi di cui [...]
Art. 5.      Il presente decreto non riguarda le guardie particolari giurate destinate da enti pubblici, altri enti collettivi e privati alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari o [...]
Art. 6.      Le infrazioni al presente decreto sono punite a sensi dell'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 7.      Con decreto reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per la grazia e giustizia, verranno emanate le disposizioni che potranno occorrere per l'esecuzione del presente [...]


§ 81.1.3 - R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144. [1]

Disciplina degli istituti di vigilanza privata

(G.U. 29 dicembre 1936, n. 300)

 

     Art. 1.

     Gli istituti di vigilanza privata, costituiti a termini dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che prestano opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari per conto di privati, che abbiano alla loro dipendenza non meno di venti guardie giurate, fermo restando il rapporto di impiego fra guardie e titolari della licenza di polizia, sono posti, per quanto riguarda il servizio, alla dipendenza del questore che ne vigila pure l'ordinamento.

     Il questore ha facoltà, quando lo ritenga opportuno, di sottoporre alla disciplina del presente decreto anche gli istituti che abbiano meno di venti guardie.

 

          Art. 2.

     Il questore può delegare ad un funzionario dipendente le attribuzioni di cui all'articolo precedente.

 

          Art. 3.

     Salvo il caso previsto dall'art. 139 della legge di pubblica sicurezza le guardie particolari di che all'art. 1 non possono essere distratte dal loro servizio.

 

          Art. 4.

     È attribuito al questore il potere disciplinare sulle guardie particolari in servizio degli istituti di vigilanza privata con facoltà di sospenderle immediatamente e ritirare loro le armi di cui fossero in possesso, salvo il provvedimento di revoca da parte del prefetto.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto non riguarda le guardie particolari giurate destinate da enti pubblici, altri enti collettivi e privati alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari o immobiliari, le quali rimangono sottoposte alle disposizioni del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952.

 

          Art. 6.

     Le infrazioni al presente decreto sono punite a sensi dell'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

 

          Art. 7.

     Con decreto reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per la grazia e giustizia, verranno emanate le disposizioni che potranno occorrere per l'esecuzione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

     Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

 


[1]  Convertito in legge dalla L. 3 aprile 1937, n. 526.