Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.11 presidenza del consiglio dei ministri |
Data: | 02/05/1953 |
Numero: | 600 |
Sommario |
Art. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1950, un ruolo transitorio nel quale dovrà essere trasferito il personale [...] |
Art. 2. Il ruolo transitorio è quale risulta dalla tabella allegata al presente decreto |
Art. 3. Il personale subalterno sarà inquadrato nel ruolo transitorio istituito col presente decreto, come segue |
Art. 4. Al personale iscritto nel ruolo transitorio di cui all'art. 1 sono applicabili, per tutto quanto non è espressamente disposto dal presente decreto, le disposizioni [...] |
Art. 5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto provvederà al trasferimento del personale, compreso nell'elenco indicato nell'art. 1, nel ruolo transitorio [...] |
§ 80.11.8 - D.P.R. 2 maggio 1953, n. 600.
Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un ruolo transitorio per il personale di ruolo già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona.
(G.U. 26 agosto 1953, n. 194)
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1950, un ruolo transitorio nel quale dovrà essere trasferito il personale subalterno già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona e indicato nell'elenco approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1951.
Il ruolo transitorio è quale risulta dalla tabella allegata al presente decreto.
Il personale subalterno sarà inquadrato nel ruolo transitorio istituito col presente decreto, come segue:
il personale delle sub-categorie I e II nel grado di sorvegliante capo corrispondente alla qualifica di commesso capo dei ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato;
il personale delle sub-categorie III, IV e V, rispettivamente nei gradi di sorvegliante di 1ª classe, sorvegliante di 2ª classe e sorvegliante di 3ª classe, corrispondenti alle qualifiche di primo commesso, usciere capo e usciere dei ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato.
All'atto dell'inquadramento sarà attribuita nel grado conferito l'anzianità maturata nella categoria di provenienza; per i subalterni inquadrati nel grado di sorvegliante capo sarà attribuita in tale grado l'anzianità complessiva maturata nelle sub-categorie I e II della cessata Amministrazione.
Al personale subalterno che, a seguito dell'inquadramento, venga a percepire uno stipendio inferiore a quello goduto sarà attribuito il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 9 del
Al personale iscritto nel ruolo transitorio di cui all'art. 1 sono applicabili, per tutto quanto non è espressamente disposto dal presente decreto, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico, sull'ordinamento gerarchico e sul trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto provvederà al trasferimento del personale, compreso nell'elenco indicato nell'art. 1, nel ruolo transitorio istituito con il presente decreto.
Ruolo transitorio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il personale subalterno già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona
Qualifica |
Numero dei posti |
Sorvegliante capo |
1 |
Sorvegliante di 1ª classe |
1 |
Sorvegliante di 2ª classe |
1 |
Sorvegliante di 3ª classe |
1 |
Totale |
4 |