Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 21/06/1986 |
Numero: | 304 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per far fronte alle esigenze della sanità militare che non possono essere soddisfatte con il proprio personale medico, Il Ministero della difesa può stipulare [...] |
§ 80.9.279 - Legge 21 giugno 1986, n. 304. [1]
Autorizzazione per l'Amministrazione della difesa a stipulare convenzioni sanitarie con le unità sanitarie locali ed esperti esterni.
(G.U. 27 giugno 1986, n. 147)
1. Per far fronte alle esigenze della sanità militare che non possono essere soddisfatte con il proprio personale medico, Il Ministero della difesa può stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con le unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, della
2. Analoghe convenzioni possono altresì essere stipulate con medici civili, generici o specialisti, ove le esigenze della sanità militare non possano essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unità sanitarie locali e degli enti e istituti di cui al comma 1.
3. Il Ministero della difesa può, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 2, stipulare convenzioni anche con laureati in medicina veterinaria, chimica, psicologica e biologia, estranei all'Amministrazione dello Stato.
4. Le convenzioni con i medici civili devono essere stipulate con l'osservanza dei contenuti normativi ed economici previsti dagli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti fra servizio sanitario nazionale e medici.
5. I compensi da corrispondere ai laureati, di cui al comma 3, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del