Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 05/12/1978 |
Numero: | 834 |
Sommario |
Art. 1. Gruppi |
Art. 2. Mansioni |
Art. 3. Trattamento economico |
Art. 4. Inquadramento |
Art. 5. Indennità di servizio all'estero |
Art. 6. Estensione di norme |
Art. 7. Adeguamento economico |
Art. 8. Norme finali |
§ 80.9.25a - Legge 5 dicembre 1978, n. 834.
Modifiche ed integrazioni alla legge 30 giugno 1956, n. 775, sull'istituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento (RSTE) presso il Ministero degli affari esteri.
(G.U. 29 dicembre 1978, n. 361)
Art. 1. Gruppi
Il primo comma dell'art. 2 della
"Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento è classificato nei seguenti gruppi:
1) assistenti;
2) aggiunti di cancelleria;
3) subalterni".
Art. 2. Mansioni
Il secondo comma dell'art. 2 della
"Agli assistenti sono attribuite le mansioni della carriera del personale di cancelleria dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, di cui all'art. 118 del
Agli aggiunti di cancelleria sono attribuite le mansioni della carriera esecutiva del personale dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, di cui all'art. 124 del
Ai subalterni sono attribuite le mansioni del personale della carriera ausiliaria del Ministero degli affari esteri, di cui all'art. 129 del
Art. 3. Trattamento economico
Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento è attribuito il trattamento economico e la relativa progressione dei dipendenti di ruolo dello Stato di cui al
Art. 4. Inquadramento
Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento presso il Ministero degli affari esteri che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nel gruppo degli assistenti, viene inquadrato nella corrispondente qualifica di cui all'allegata tabella 1 con l'attribuzione del parametro 297. Si applica il quinto comma dell'art. 1 del
Nella stessa qualifica di "assistenti" di cui all'allegata tabella 1 viene inquadrato il personale del suddetto ruolo transitorio che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nel gruppo dei coadiutori, con l'attribuzione dei parametri corrispondenti a quelli in godimento alla data stessa, conservando i relativi aumenti biennali.
Il personale del suddetto ruolo transitorio che alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trova nei gruppi degli aggiunti di cancelleria e dei subalterni viene inquadrato nelle corrispondenti qualifiche rispettive di cui all'allegata tabella 1, con attribuzione dei parametri corrispondenti a quelli in godimento alla stessa data, conservando i relativi aumenti biennali.
Al personale inquadrato a norma dei commi secondo e terzo viene riconosciuta, ai fini del conseguimento della classe di stipendio successiva a quella di inquadramento, l'anzianità posseduta nel parametro di provenienza fino ad un massimo di anni tre.
Gli effetti dell'inquadramento di cui ai commi precedenti avranno decorrenza dal 1° gennaio 1976 ai fini giuridici e dal 1° gennaio 1977 ai fini economici [1] .
Art. 5. Indennità di servizio all'estero
Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio all'estero spetta un'indennità di servizio costituita dall'indennità base di cui all'allegata tabella 2, con le eventuali maggiorazioni spettanti in forza del terzo comma dell'art. 257 del
La tabella 21 allegata al decreto del Presidente della Repubblica citato nel precedente comma è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge.
Gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento occupano presso gli uffici all'estero i posti di cui alla tabella 2, allegata alla presente legge, secondo le seguenti corrispondenze:
1) primo assistente, se in godimento dei parametri 255 o 297;
2) assistente, se in godimento del parametro 218;
3) primo aggiunto di cancelleria, se in godimento dei parametri 183 o 213;
4) aggiunto di cancelleria, se in godimento del parametro 163;
5) primo subalterno, se in godimento dei parametri 143 o 165;
6) subalterno, se in godimento del parametro 133.
Al personale che al momento dell'entrata in vigore della presente legge occupa presso gli uffici all'estero posti di assistente capo viene mantenuto ad personam il titolo di cui sopra, con diritto all'indennità di servizio di cui all'allegata tabella 2.
Art. 6. Estensione di norme
A parziale modifica di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 257 del
In aggiunta a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 257 dello stesso
Art. 7. Adeguamento economico
Qualsiasi variazione del trattamento economico metropolitano verificatasi in favore del personale dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri si intende estesa automaticamente al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento avuto riguardo alle corrispondenti qualifiche e parametri rivestiti dal personale in questione.
Qualsiasi variazione del trattamento economico verificatasi in favore del personale dei ruoli organici dello stesso Ministero in servizio all'estero, si intende estesa automaticamente, purchè spettante, nei limiti di cui al terzo comma dell'art. 257 del
Qualora per effetto dell'inquadramento spetti nella nuova qualifica una indennità di servizio all'estero inferiore a quella in godimento al momento dell'inquadramento, la differenza verrà corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con l'attribuzione della indennità superiore.
Art. 8. Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme della
All'onere finanziario di cui alla presente legge, calcolato complessivamente in
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Tabella - (Omissis)
[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della