Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 01/06/1977 |
Numero: | 337 |
Sommario |
Art. unico. La lettera a) dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, è sostituita dalla seguente: |
§ 80.9.24E - Legge 1 giugno 1977, n. 337. [1]
Integrazione alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, concernente l'istituzione del Consiglio superiore delle forze armate.
(G.U. 24 giugno 1977, n. 171)
La lettera a) dell'articolo 5 della
“a) il generale dell'Esercito, l'ammiraglio e il generale dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, più elevati in grado o più anziani nel rispettivo ruolo, i quali non siano Ministro, Sottosegretario di Stato, capo di stato maggiore, segretario generale, comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della guardia di finanza, consigliere militare del Presidente della Repubblica, capo di gabinetto di Ministro.
Detti ufficiali hanno le funzioni di presidente di sezione. Quello fra essi più elevato in grado o di maggiore anzianità relativa esercita le funzioni di presidente del Consiglio superiore delle forze armate;".
[1] Abrogata dall'art. 2268 del