Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 23/12/1976 |
Numero: | 862 |
Sommario |
Art. 1. Nell'art. 2 della legge 27 aprile 1974, n. 174, successivamente al secondo comma, è inserito il seguente: |
Art. 2. Gli incarichi della direzione degli uffici della sanità marittima ed aerea, già conferiti mediante avviso pubblico e che scadono il 31 dicembre 1976, possono essere prorogati con decreto del [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. |
§ 80.9.24C - Legge 23 dicembre 1976, n. 862.
Modifiche alla legge 27 aprile 1974, n. 174, relativa alla ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive.
(G.U. 31 dicembre 1976, n. 348)
Nell'art. 2 della
"La facoltà di conferire gli incarichi di cui ai precedenti commi è limitata al 31 dicembre 1977, per una durata massima di un anno".
Nel quinto comma l'espressione "terzo comma" è sostituita da "quarto comma".
Il settimo comma è soppresso.
Gli incarichi della direzione degli uffici della sanità marittima ed aerea, già conferiti mediante avviso pubblico e che scadono il 31 dicembre 1976, possono essere prorogati con decreto del Ministro per la sanità fino al 31 dicembre 1977.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.