§ 80.9.21c - Legge 20 giugno 1967, n. 487.
Modifica dell'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:20/06/1967
Numero:487


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296, integrato dall'art. 16 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è sostituito dal seguente
Art. 2.      All'onere annuo di lire sei milioni e duecentomila derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1967 si provvede mediante riduzione dello [...]


§ 80.9.21c - Legge 20 giugno 1967, n. 487. [1]

Modifica dell'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità.

(G.U. 5 luglio 1967, n. 166).

 

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296, integrato dall'art. 16 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è sostituito dal seguente:

     "Fanno parte del Ministero della sanità:

     1) la Direzione generale degli affari amministrativi e del personale;

     2) la Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica;

     3) la Direzione generale dei servizi di medicina sociale;

     4) la Direzione generale del servizio farmaceutico;

     5) la Direzione generale dei servizi veterinari;

     6) la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;

     7) la Direzione generale degli ospedali".

     Il numero dei posti di direttore generale previsto dal quadro I allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, quale risulta modificato dall'art. 16 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è stabilito in sette unità.

 

          Art. 2.

     All'onere annuo di lire sei milioni e duecentomila derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1967 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1168 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio medesimo e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Legge abrogata dall'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266.