Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 19/07/1966 |
Numero: | 584 |
Sommario |
Art. 1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 14, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della [...] |
Art. 2. Nei confronti del personale, di cui al precedente articolo, provvisto di trattamento di previdenza sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia [...] |
§ 80.9.21a - Legge 19 luglio 1966, n. 584. [1]
Interpretazione autentica dell'art. 14, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, per quanto riguarda il periodo di servizio riscattabile da parte del personale dei soppressi servizi statali dell'alimentazione.
(G.U. 30 luglio 1966, n. 188).
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 14, secondo comma, della
Nei confronti del personale, di cui al precedente articolo, provvisto di trattamento di previdenza sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti e costituito da polizze di assicurazione contratte con l'Istituto nazionale delle assicurazioni o altro istituto assicurativo, l'Istituto stesso verserà allo Stato, che la incamera, una somma pari alla metà del valore di riscatto delle polizze predette, calcolato alla data del decreto di inquadramento nei ruoli ad esaurimento, per la parte corrispondente al periodo di servizio che viene ammesso a riscatto.
Qualora le polizze predette siano state riscattate, gli impiegati interessati debbono direttamente versare allo Stato la somma di cui al precedente comma.
[1] Abrogata dall'art. 1 del