Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 26/09/1966 |
Numero: | 792 |
Sommario |
Art. 1. Il Ministero dell'industria e del commercio assume la denominazione di "Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato" |
Art. 2. Gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio e le Camere di commercio, industria e agricoltura assumono rispettivamente la denominazione di "Uffici provinciali [...] |
§ 80.9.212 - Legge 26 settembre 1966, n. 792.
Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.
(G.U. 10 ottobre 1966, n. 252)
Il Ministero dell'industria e del commercio assume la denominazione di "Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
Gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio e le Camere di commercio, industria e agricoltura assumono rispettivamente la denominazione di "Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato" e di "Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".