§ 80.9.201 - Legge 6 dicembre 1964, n. 1332.
Conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:06/12/1964
Numero:1332


Sommario
Art. 1.      L'Istituto superiore di sanità è autorizzato ad assegnare borse di studio a cittadini italiani e stranieri, anche non provvisti di laurea o di titolo di studio [...]
Art. 2.      Il numero delle borse di studio da assegnare in ciascun esercizio finanziario ed il loro importo unitario sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità, di [...]
Art. 3.      L'assegnazione delle borse è disposta con decreto del Ministro per la sanità, su conforme relazione di una Commissione nominata dal Ministro per la sanità e composta dal [...]
Art. 4.      La durata delle borse di studio non può eccedere la durata dell'esercizio finanziario nel corso del quale esse sono assegnate
Art. 5.      Il borsista ha l'obbligo di svolgere, nel periodo di durata della borsa di studio, le ricerche e i lavori stabiliti nel provvedimento di assegnazione e di presentare, [...]
Art. 6.      Qualora l'attività del borsista, in conformità del provvedimento di assegnazione, dia luogo, anche incidentalmente, ad invenzione o scoperta, si applicano le norme [...]
Art. 7.      Il Ministro per la sanità, sentito il Comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, può disporre la conferma delle borse di studio, corrispondenti ai fini [...]
Art. 8.      L'Istituto superiore di sanità, su proposta delle Università o di altri enti o istituzioni pubbliche, può accogliere, in qualità di ospiti, studiosi italiani e [...]
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 80.9.201 - Legge 6 dicembre 1964, n. 1332.

Conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità.

(G.U. 19 dicembre 1964, n. 314)

 

 

     Art. 1.

     L'Istituto superiore di sanità è autorizzato ad assegnare borse di studio a cittadini italiani e stranieri, anche non provvisti di laurea o di titolo di studio equivalente, entro il limite massimo della spesa annua di lire 150 milioni.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte a carico del capitolo n. 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

     Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista, mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto e siano conformi ai suoi fini istituzionali.

     Le borse di studio sono godute presso l'Istituto.

     Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto.

 

          Art. 2.

     Il numero delle borse di studio da assegnare in ciascun esercizio finanziario ed il loro importo unitario sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità.

     Con lo stesso decreto, sentito altresì il Comitato scientifico dell'Istituto, sono specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio, nonchè il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie.

     Le borse di studio sono assegnate a seguito di pubblico bando, in base ad un concorso per titoli. I requisiti per la partecipazione al concorso e i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse di studio e per l'erogazione delle somme, la disciplina dei rapporti tra i borsisti e l'Istituto sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Comitato amministrativo dell'Istituto.

     La somma spettante a ciascun borsista può venire corrisposta in rate mensili uguali. La borsa di studio è comprensiva delle spese di trasporto e di ogni altra spesa a qualunque titolo incontrata dal borsista in conseguenza dell'assegnazione.

 

          Art. 3.

     L'assegnazione delle borse è disposta con decreto del Ministro per la sanità, su conforme relazione di una Commissione nominata dal Ministro per la sanità e composta dal direttore dell'Istituto, da due funzionari tecnici dell'Istituto con qualifica non inferiore a quella di primo ricercatore, dal capo della segreteria didattica e dal capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, designato fra i professori universitari di facoltà scientifiche, e da un rappresentante del Ministero della sanità.

     Le mansioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dell'Istituto superiore di sanità, designato dal direttore.

     La Commissione, per i membri non di diritto, è rinnovata per ciascun esercizio finanziario.

 

          Art. 4.

     La durata delle borse di studio non può eccedere la durata dell'esercizio finanziario nel corso del quale esse sono assegnate.

     In casi particolari e quando la Commissione prevista dal precedente art. 3 riconosca che le ricerche ed i lavori affidati ai borsisti esigono un tempo maggiore del previsto, può essere disposta la rinnovazione della borsa per una sola volta e per una durata non superiore a quella inizialmente stabilita.

     Le borse rinnovate ai sensi del precedente comma sono comprese nel contingente annuo stabilito con il decreto previsto dal precedente art. 2.

 

          Art. 5.

     Il borsista ha l'obbligo di svolgere, nel periodo di durata della borsa di studio, le ricerche e i lavori stabiliti nel provvedimento di assegnazione e di presentare, entro la scadenza di tale periodo, una relazione sul risultato dell'attività svolta, che comprovi la proficua utilizzazione dell'assegnazione ricevuta. In tale relazione dovrà darsi notizia, ai fini del successivo art. 6, di eventuali invenzioni o scoperte.

     Decadono dalla borsa di studio i borsisti che non assolvono agli obblighi stabiliti nell'atto di assegnazione o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per il loro comportamento.

     La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla Commissione di cui al precedente art. 3, è dichiarata dal direttore dell'Istituto, su proposta motivata del competente capo dei laboratori.

 

          Art. 6.

     Qualora l'attività del borsista, in conformità del provvedimento di assegnazione, dia luogo, anche incidentalmente, ad invenzione o scoperta, si applicano le norme dell'art. 34, commi secondo e successivi, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Ai fini della determinazione della somma da dedurre dal canone o dal prezzo previsto dal secondo comma del citato art. 34, si tiene conto, oltre che dell'ammontare della borsa di studio, anche dell'utilità costituita dall'uso di impianti, attrezzature, fonti energetiche e materiale dell'Istituto.

     La concessione della borsa di studio è condizionata alla preventiva accettazione scritta, da parte dell'interessato, degli obblighi derivanti dal presente articolo.

     L'Amministrazione sanitaria, qualora dell'invenzione o scoperta sia data notizia nella relazione prevista dal precedente art. 5, può comunicare al borsista l'intenzione di avvalersi del diritto di prelazione entro tre mesi dalla presentazione della relazione stessa, ancorché non sia stato richiesto o conseguito il relativo brevetto.

 

          Art. 7.

     Il Ministro per la sanità, sentito il Comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, può disporre la conferma delle borse di studio, corrispondenti ai fini indicati dal precedente art. 1 e in godimento alla data del 1° giugno 1964, per un periodo non eccedente la data di scadenza per ciascuna di esse stabilita.

 

          Art. 8.

     L'Istituto superiore di sanità, su proposta delle Università o di altri enti o istituzioni pubbliche, può accogliere, in qualità di ospiti, studiosi italiani e stranieri, che chiedano di addestrarsi in particolari tecniche e di collaborare alle ricerche dell'Istituto.

     L'ospitalità viene concessa per un periodo che, di regola, non deve superare un anno.

     Il numero degli ospiti ammissibili per ciascun laboratorio è determinato annualmente dal Comitato amministrativo dell'Istituto.

     L'ospite ha l'obbligo della frequenza e deve uniformarsi alle norme vigenti per il personale dell'Istituto.

 

          Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.