Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 09/10/1964 |
Numero: | 1058 |
Sommario |
Art. 1. La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 12 dicembre 1962, n. 1862, è rinnovata, con gli stessi criteri e modalità previsti dalla legge medesima, per la [...] |
Art. 2. Il Governo è, altresì, delegato, per la durata indicata nell'articolo precedente, ad emanare, con le modalità previste dalla legge 12 dicembre 1962, n. 1862, norme [...] |
Art. 3. La Commissione parlamentare, di cui all'art. 6 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862, sentirà, per i problemi inerenti al riordinamento delle carriere e delle categorie, [...] |
§ 80.9.200 - Legge 9 ottobre 1964, n. 1058. [1]
Rinnovo della delega al Governo per l'emanazione di norme relative al riordinamento del Ministero della difesa e degli Stati maggiori, e delega per il riordinamento delle carriere e delle categorie e per la revisione degli organici del personale civile.
(G.U. 5 novembre 1964, n. 272)
La delega accordata al Governo della Repubblica con
Il Governo è, altresì, delegato, per la durata indicata nell'articolo precedente, ad emanare, con le modalità previste dalla
inquadrare, a domanda, gli impiegati dei ruoli aggiunti nei corrispondenti ruoli organici, avuto riguardo anche al servizio prestato e alle posizioni giuridiche ed economiche acquisite;
istituire carriere speciali per il personale di concetto;
agevolare l'inquadramento degli impiegati nelle carriere e categorie corrispondenti al titolo di studio posseduto e alle mansioni e funzioni svolte;
stabilire una nuova classificazione professionale ed economica degli operai, uniformando lo stato giuridico per tutto il personale degli stabilimenti e degli arsenali;
estendere le disposizioni dell'art. 21 della
emanare norme transitorie atte ad assicurare, nella prima applicazione della legge, un sollecito completamento degli organici e la perequazione nella progressione delle carriere.
La Commissione parlamentare, di cui all'art. 6 della
[1] Abrogata dall'art. 2268 del