§ 80.9.200 - Legge 9 ottobre 1964, n. 1058.
Rinnovo della delega al Governo per l'emanazione di norme relative al riordinamento del Ministero della difesa e degli Stati maggiori, e delega [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:09/10/1964
Numero:1058


Sommario
Art. 1.      La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 12 dicembre 1962, n. 1862, è rinnovata, con gli stessi criteri e modalità previsti dalla legge medesima, per la [...]
Art. 2.      Il Governo è, altresì, delegato, per la durata indicata nell'articolo precedente, ad emanare, con le modalità previste dalla legge 12 dicembre 1962, n. 1862, norme [...]
Art. 3.      La Commissione parlamentare, di cui all'art. 6 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862, sentirà, per i problemi inerenti al riordinamento delle carriere e delle categorie, [...]


§ 80.9.200 - Legge 9 ottobre 1964, n. 1058. [1]

Rinnovo della delega al Governo per l'emanazione di norme relative al riordinamento del Ministero della difesa e degli Stati maggiori, e delega per il riordinamento delle carriere e delle categorie e per la revisione degli organici del personale civile.

(G.U. 5 novembre 1964, n. 272)

 

 

     Art. 1.

     La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 12 dicembre 1962, n. 1862, è rinnovata, con gli stessi criteri e modalità previsti dalla legge medesima, per la durata di un anno, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, relativamente alla emanazione di norme concernenti la riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa e degli stabilimenti e arsenali militari, e il riordinamento degli Stati maggiori in tempo di pace.

 

          Art. 2.

     Il Governo è, altresì, delegato, per la durata indicata nell'articolo precedente, ad emanare, con le modalità previste dalla legge 12 dicembre 1962, n. 1862, norme aventi valore di legge per il riordinamento delle carriere e delle categorie e per la revisione degli organici del personale civile, adeguandoli alle esigenze derivanti dalla riorganizzazione degli uffici e dei servizi centrali e periferici e degli stabilimenti e arsenali militari; e, in particolare a:

     inquadrare, a domanda, gli impiegati dei ruoli aggiunti nei corrispondenti ruoli organici, avuto riguardo anche al servizio prestato e alle posizioni giuridiche ed economiche acquisite;

     istituire carriere speciali per il personale di concetto;

     agevolare l'inquadramento degli impiegati nelle carriere e categorie corrispondenti al titolo di studio posseduto e alle mansioni e funzioni svolte;

     stabilire una nuova classificazione professionale ed economica degli operai, uniformando lo stato giuridico per tutto il personale degli stabilimenti e degli arsenali;

     estendere le disposizioni dell'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, numero 67, agli operai adibiti con carattere permanente a mansioni di natura non salariale;

     emanare norme transitorie atte ad assicurare, nella prima applicazione della legge, un sollecito completamento degli organici e la perequazione nella progressione delle carriere.

 

          Art. 3.

     La Commissione parlamentare, di cui all'art. 6 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862, sentirà, per i problemi inerenti al riordinamento delle carriere e delle categorie, e alla revisione degli organici del personale civile, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.