§ 80.9.180 - Legge 24 novembre 1961, n. 1292.
Anticipazioni per le spese relative all'espletamento degli incarichi conferiti dal Ministero del commercio con l'estero all'Istituto nazionale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:24/11/1961
Numero:1292


Sommario
Art. unico.      Il Ministero del commercio con l'estero, per l'esecuzione dei compiti conferiti di volta in volta all'Istituto nazionale per il commercio estero, a norma del decreto del [...]


§ 80.9.180 - Legge 24 novembre 1961, n. 1292. [1]

Anticipazioni per le spese relative all'espletamento degli incarichi conferiti dal Ministero del commercio con l'estero all'Istituto nazionale per il commercio estero.

(G.U. 18 dicembre 1961, n. 313)

 

 

     Art. unico.

     Il Ministero del commercio con l'estero, per l'esecuzione dei compiti conferiti di volta in volta all'Istituto nazionale per il commercio estero, a norma del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, è autorizzato a concedere all'Istituto medesimo anticipazioni d'importo non superiore ai quattro quinti della spesa preventivata, entro i limiti degli stanziamenti dei relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero.

     Il decreto di attribuzione dell'incarico indica l'importo della spesa preventivata e fissa il termine per la presentazione del relativo rendiconto.

     La liquidazione del saldo viene effettuata in base a tale rendiconto, da allegare al relativo titolo di spesa.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.