§ 80.9.169 - Legge 11 giugno 1959, n. 352.
Riordinamento di alcuni servizi e adattamento degli organici del personale direttivo amministrativo del Ministero della difesa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:11/06/1959
Numero:352


Sommario
Art. 1.      Presso il Ministero della difesa sono istituite le seguenti Direzioni generali rette da impiegati civili
Art. 2.  [1]
Art. 3.  [2]
Art. 4.  [3]


§ 80.9.169 - Legge 11 giugno 1959, n. 352.

Riordinamento di alcuni servizi e adattamento degli organici del personale direttivo amministrativo del Ministero della difesa.

(G.U. 13 giugno 1959, n. 139)

 

 

     Art. 1.

     Presso il Ministero della difesa sono istituite le seguenti Direzioni generali rette da impiegati civili:

     Esercito: Direzione generale delle pensioni, in sostituzione dell'Ispettorato delle pensioni;

     Marina: Direzione generale delle pensioni;

     Aeronautica: Direzione generale dei servizi amministrativi.

     Alla Direzione generale dei Servizi amministrativi dell'Aeronautica sono demandate le funzioni ispettive che le vigenti norme non riservino al personale militare, il servizio contenzioso amministrativo e quello della determinazione degli stipendi e degli assegni del personale militare e civile.

 

          Art. 2. [1]

     L'organico del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Esercito, di cui al quadro 12-a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è sostituito dal seguente:

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

900

Direttore generale o Direttore centrale

11

670

Ispettori generali

44 [a]

500

Direttori di divisione

72

402

Direttori di sezione

107

325

Consiglieri di 1ª classe

189

271

Consiglieri di 2ª classe

 

229

Consiglieri di 3ª classe

 

 

412 [a]

[a] Di cui 10 con compiti ispettivi.

 

     Nulla è innovato per quanto riguarda la surrogazione nel ruolo organico dei funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'Esercito, di qualifica non superiore a direttore di divisione, destinati alle funzioni di ispettori centrali di zona, prevista dall'art. 6 del regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2222, dall'art. 3 del regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1938, n. 2234, e dall'art. 3 del regio decreto 20 novembre 1939, n. 1851

 

          Art. 3. [2]

     L'organico del personale della carriera direttiva amministrativa della Marina, di cui al quadro 12-b allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è sostituito dal seguente:

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

670

Ispettore generale

21 [a] [b]

500

Direttore di divisione

32

402

Direttore di sezione

44

325

Consiglieri di 1ª classe

87

271

Consiglieri di 2ª classe

 

229

Consiglieri di 3ª classe

 

 

 

184 [a]

[a] Di cui 5 con compiti ispettivi.

[b] Un ispettore generale pur essere destinato presso la Lega navale italiana in posizione di fuori ruolo.

 

          Art. 4. [3]

     L'organico del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Aeronautica, di cui al quadro 12-c allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è sostituito dal seguente:

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

670

Ispettori generali

24 [a]

500

Direttori di divisione

31

402

Direttori di sezione

53

325

Consiglieri di 1ª classe

117

271

Consiglieri di 2ª classe

 

229

Consiglieri di 3ª classe

 

 

 

225 [a]

[a] Di cui 5 con compiti ispettivi.

 

     Nulla è innovato per quanto riguarda la surrogazione nel ruolo organico dei funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'Aeronautica di qualifica non superiore a direttore di divisione, destinati alle ispezioni sul funzionamento dei servizi contabili amministrativi, prevista dall'art. 1 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1748.


[1]  Articolo così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1479.

[2]  Articolo così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1479.

[3]  Articolo così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1479.