Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 02/03/1953 |
Numero: | 429 |
Sommario |
Art. 1. Il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è [...] |
Art. 2. Il Governo della Repubblica provvederà a raccogliere e coordinare le vigenti norme relative all'organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dei [...] |
Art. 3. Il testo unico previsto dalla presente legge verrà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, [...] |
§ 80.9.13e - Legge 2 marzo 1953, n. 429. [1]
Ratifica del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e delega al Governo per la emanazione di un testo unico sulla riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
(G.U. 16 giugno 1953, n. 135).
Il
Il Governo della Repubblica provvederà a raccogliere e coordinare le vigenti norme relative all'organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dei suoi organi periferici, emanandole in testo unico entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Il Governo è delegato, inoltre, a disporre con norme da includere nel medesimo testo unico le modificazioni e le integrazioni necessarie per realizzare:
1) la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero, adeguandone le attribuzioni alle funzioni conferite dalle leggi;
2) il decentramento agli uffici periferici di attribuzioni che, secondo le leggi vigenti, spettano agli organi centrali, conferendo carattere definitivo a provvedimenti emessi da organi periferici;
3) la riorganizzazione degli uffici periferici, in relazione alle attribuzioni ad essi conferite dalle leggi, e in modo da assicurarne il coordinamento e da rendere la loro azione più efficiente;
4) una più idonea struttura organica dell'Amministrazione, attraverso l'ammodernamento dei servizi e degli uffici, lo snellimento e l'acceleramento delle procedure e la migliore preparazione dei funzionari nei servizi di istituto propri dell'Amministrazione centrale e periferica;
5) una particolare revisione dell'organizzazione degli uffici dell'Ispettorato del lavoro;
6) la costituzione dei ruoli organici di gruppo A, B, C e per il personale subalterno degli Uffici del lavoro e della massima occupazione;
7) nei ruoli di cui al n. 6 sarà inquadrato ed assegnato ai vari gradi dei vari gruppi, previo giudizio di apposite Commissioni secondo le condizioni e con le modalità che verranno stabilite nel testo unico, il personale attualmente addetto agli Uffici del lavoro e della massima occupazione, in base alle funzioni esercitate, l'anzianità di servizio ed i titoli da ciascuno posseduti, e assicurando comunque a tutti i dipendenti inquadrati la conservazione del trattamento economico in atto goduto ed il riconoscimento ad ogni effetto di legge del servizio prestato anteriormente all'inquadramento;
8) il servizio prestato presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione dovrà essere riconosciuto ai fini dello sviluppo di carriera anche nei confronti del personale che, già appartenente agli Uffici stessi, è immesso per concorso nei ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Ispettorato del lavoro;
9) per il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione non immesso nei ruoli organici di cui al n. 6 il rapporto di impiego continuerà ad essere disciplinato con contratto quinquennale;
10) dovrà restare fermo il numero complessivo dei posti attualmente assegnati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, esclusa l'applicazione della nota n. 2 posta in calce alla tabella A) allegata al
Il testo unico previsto dalla presente legge verrà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Sul testo medesimo, dopo il parere del Consiglio di Stato, dovrà essere sentito anche quello di una Commissione di cinque senatori a di cinque deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere.
[1] Abrogata dall'art. 1 del