§ 80.9.13e - Legge 2 marzo 1953, n. 429.
Ratifica del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:02/03/1953
Numero:429


Sommario
Art. 1.      Il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è [...]
Art. 2.      Il Governo della Repubblica provvederà a raccogliere e coordinare le vigenti norme relative all'organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dei [...]
Art. 3.      Il testo unico previsto dalla presente legge verrà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, [...]


§ 80.9.13e - Legge 2 marzo 1953, n. 429. [1]

Ratifica del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e delega al Governo per la emanazione di un testo unico sulla riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(G.U. 16 giugno 1953, n. 135).

 

 

     Art. 1.

     Il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è ratificato.

 

          Art. 2.

     Il Governo della Repubblica provvederà a raccogliere e coordinare le vigenti norme relative all'organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dei suoi organi periferici, emanandole in testo unico entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Il Governo è delegato, inoltre, a disporre con norme da includere nel medesimo testo unico le modificazioni e le integrazioni necessarie per realizzare:

     1) la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero, adeguandone le attribuzioni alle funzioni conferite dalle leggi;

     2) il decentramento agli uffici periferici di attribuzioni che, secondo le leggi vigenti, spettano agli organi centrali, conferendo carattere definitivo a provvedimenti emessi da organi periferici;

     3) la riorganizzazione degli uffici periferici, in relazione alle attribuzioni ad essi conferite dalle leggi, e in modo da assicurarne il coordinamento e da rendere la loro azione più efficiente;

     4) una più idonea struttura organica dell'Amministrazione, attraverso l'ammodernamento dei servizi e degli uffici, lo snellimento e l'acceleramento delle procedure e la migliore preparazione dei funzionari nei servizi di istituto propri dell'Amministrazione centrale e periferica;

     5) una particolare revisione dell'organizzazione degli uffici dell'Ispettorato del lavoro;

     6) la costituzione dei ruoli organici di gruppo A, B, C e per il personale subalterno degli Uffici del lavoro e della massima occupazione;

     7) nei ruoli di cui al n. 6 sarà inquadrato ed assegnato ai vari gradi dei vari gruppi, previo giudizio di apposite Commissioni secondo le condizioni e con le modalità che verranno stabilite nel testo unico, il personale attualmente addetto agli Uffici del lavoro e della massima occupazione, in base alle funzioni esercitate, l'anzianità di servizio ed i titoli da ciascuno posseduti, e assicurando comunque a tutti i dipendenti inquadrati la conservazione del trattamento economico in atto goduto ed il riconoscimento ad ogni effetto di legge del servizio prestato anteriormente all'inquadramento;

     8) il servizio prestato presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione dovrà essere riconosciuto ai fini dello sviluppo di carriera anche nei confronti del personale che, già appartenente agli Uffici stessi, è immesso per concorso nei ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Ispettorato del lavoro;

     9) per il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione non immesso nei ruoli organici di cui al n. 6 il rapporto di impiego continuerà ad essere disciplinato con contratto quinquennale;

     10) dovrà restare fermo il numero complessivo dei posti attualmente assegnati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, esclusa l'applicazione della nota n. 2 posta in calce alla tabella A) allegata al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

 

          Art. 3.

     Il testo unico previsto dalla presente legge verrà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

     Sul testo medesimo, dopo il parere del Consiglio di Stato, dovrà essere sentito anche quello di una Commissione di cinque senatori a di cinque deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.