Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 30/06/1954 |
Numero: | 493 |
Sommario |
Art. 1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione delle particolari provvidenze previste dalle vigenti disposizioni volte a promuovere l'incremento ed il [...] |
Art. 2. La concessione dei contributi indicata nel precedente articolo viene effettuata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste |
Art. 3. La misura dei contributi da corrispondere, a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle Cantine sperimentali di Arezzo, Barletta, Milazzo, [...] |
Art. 4. Le borse da usufruire presso istituzioni italiane saranno conferite mediante concorso pubblico, per esame e per titoli, secondo le modalità che saranno fissate nel [...] |
§ 80.9.137 - Legge 30 giugno 1954, n. 493.
Disciplina della erogazione dei contributi e della concessione di borse di studio da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
(G.U. 24 luglio 1954, n. 167)
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione delle particolari provvidenze previste dalle vigenti disposizioni volte a promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione agricola e zootecnica, è autorizzato, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio:
a) a concedere contributi ad enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, e ad associazioni che svolgono attività interessanti l'agricoltura o che inquadrino categorie professionali operanti nel campo dell'agricoltura, in relazione a particolari compiti che lo stesso Ministero può affidare a detti enti ed associazioni, per studi, indagini, ricerche, specializzazione ed aggiornamento di tecnici agricoli, insegnamento professionale ai contadini nonchè per la dimostrazione pratica di coltura e di allevamento;
b) a concedere contributi agli enti ed alle istituzioni di cui alla lettera a), per lo svolgimento di lotte fitosanitarie nonchè per studi e ricerche - anche sperimentali - per il migliore indirizzo tecnico ed economico delle operazioni di lotta;
c) a concedere, sempre agli enti ed istituzioni di cui alla lettera a), contributi per l'attuazione di iniziative connesse coi miglioramenti di determinate produzioni e di pratiche agricole;
d) a concedere borse di studio e sussidi presso istituzioni tecniche e scientifiche operanti nel campo dell'agricoltura in Italia e all'estero.
La concessione dei contributi indicata nel precedente articolo viene effettuata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste vigila e controlla l'impiego dei contributi per la realizzazione dei programmi e delle iniziative in vista delle quali è stata disposta la concessione.
La misura dei contributi da corrispondere, a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle Cantine sperimentali di Arezzo, Barletta, Milazzo, Noto e Velletri, e agli Istituti sperimentali di olivicoltura e di oleificio di Imperia e di Spoleto in applicazione dei regi decreti 18 maggio 1924, numeri 820, 821, 822, 823 e 19 giugno 1924, numeri 1029, 1034 e 1035, sarà determinata, di anno in anno, con decreto interministeriale di concerto tra il Ministro per l'agricoltura e le foreste con quello per il tesoro.
Le borse da usufruire presso istituzioni italiane saranno conferite mediante concorso pubblico, per esame e per titoli, secondo le modalità che saranno fissate nel relativo bando.