§ 80.9.137 - Legge 30 giugno 1954, n. 493.
Disciplina della erogazione dei contributi e della concessione di borse di studio da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:30/06/1954
Numero:493


Sommario
Art. 1.      Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione delle particolari provvidenze previste dalle vigenti disposizioni volte a promuovere l'incremento ed il [...]
Art. 2.      La concessione dei contributi indicata nel precedente articolo viene effettuata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste
Art. 3.      La misura dei contributi da corrispondere, a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle Cantine sperimentali di Arezzo, Barletta, Milazzo, [...]
Art. 4.      Le borse da usufruire presso istituzioni italiane saranno conferite mediante concorso pubblico, per esame e per titoli, secondo le modalità che saranno fissate nel [...]


§ 80.9.137 - Legge 30 giugno 1954, n. 493.

Disciplina della erogazione dei contributi e della concessione di borse di studio da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(G.U. 24 luglio 1954, n. 167)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione delle particolari provvidenze previste dalle vigenti disposizioni volte a promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione agricola e zootecnica, è autorizzato, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio:

     a) a concedere contributi ad enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, e ad associazioni che svolgono attività interessanti l'agricoltura o che inquadrino categorie professionali operanti nel campo dell'agricoltura, in relazione a particolari compiti che lo stesso Ministero può affidare a detti enti ed associazioni, per studi, indagini, ricerche, specializzazione ed aggiornamento di tecnici agricoli, insegnamento professionale ai contadini nonchè per la dimostrazione pratica di coltura e di allevamento;

     b) a concedere contributi agli enti ed alle istituzioni di cui alla lettera a), per lo svolgimento di lotte fitosanitarie nonchè per studi e ricerche - anche sperimentali - per il migliore indirizzo tecnico ed economico delle operazioni di lotta;

     c) a concedere, sempre agli enti ed istituzioni di cui alla lettera a), contributi per l'attuazione di iniziative connesse coi miglioramenti di determinate produzioni e di pratiche agricole;

     d) a concedere borse di studio e sussidi presso istituzioni tecniche e scientifiche operanti nel campo dell'agricoltura in Italia e all'estero.

 

          Art. 2.

     La concessione dei contributi indicata nel precedente articolo viene effettuata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste vigila e controlla l'impiego dei contributi per la realizzazione dei programmi e delle iniziative in vista delle quali è stata disposta la concessione.

 

          Art. 3.

     La misura dei contributi da corrispondere, a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle Cantine sperimentali di Arezzo, Barletta, Milazzo, Noto e Velletri, e agli Istituti sperimentali di olivicoltura e di oleificio di Imperia e di Spoleto in applicazione dei regi decreti 18 maggio 1924, numeri 820, 821, 822, 823 e 19 giugno 1924, numeri 1029, 1034 e 1035, sarà determinata, di anno in anno, con decreto interministeriale di concerto tra il Ministro per l'agricoltura e le foreste con quello per il tesoro.

 

          Art. 4.

     Le borse da usufruire presso istituzioni italiane saranno conferite mediante concorso pubblico, per esame e per titoli, secondo le modalità che saranno fissate nel relativo bando.