Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 19/09/1947 |
Numero: | 1006 |
Sommario |
Art. 1. La Delegazione del Governo Italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A. assume le denominazione di:” Amministrazione per gli aiuti internazionali" |
Art. 2. L'amministrazione, ferme restando le attribuzioni in essa demandate dalle norme in vigore |
Art. 3. L'organo collegiale della Delegazione previsto nell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 21, assume la denominazione di Comitato [...] |
Art. 4. Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5, del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 21, del decreto legislativo [...] |
§ 80.9.110 - D.Lgs.C.P.S. 19 settembre 1947, n. 1006.
Modificazione della denominazione della Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.
(G.U. 6 ottobre 1947, n. 229)
La Delegazione del Governo Italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A. assume le denominazione di:” Amministrazione per gli aiuti internazionali".
L'amministrazione, ferme restando le attribuzioni in essa demandate dalle norme in vigore:
a) controlla l'attuazione dell'Accordo relativo agli aiuti dagli Stati Uniti d'America, concluso il 4 luglio 1947 e, salve le facoltà date dall'Accordo alla Missione dell'A.U.S.A., ne cura e gestisce il relativo fondo, e costituisce con quest'ultima il tramite di cui al 2° comma dell'art. 2 del
b) cura la formazione e la gestione del fondo lire U.N.R.R.A. concludendo con questa o con l'Ente successore della stessa gli accordi occorrenti;
c) cura lo sviluppo delle attività assistenziali, promuove l'applicazione in esse delle direttive suggerite dalle moderne dottrine ed esperienze, assicura i collegamenti con gli organismi assistenziali stranieri ed internazionali, e coopera eventualmente ad altre iniziative che rispondono ai fini dell'interesse sociale [1] .
L'organo collegiale della Delegazione previsto nell'art. 4 del
Previa deliberazione del Comitato" l'Amministrazione ha facoltà di acquistare i beni immobili occorrenti per l'adempimento dei propri compiti e di accettare donazioni o conseguire legati.
Per le esigenze dei servizi possono essere conferiti incarichi temporanei a persone esperte [2] .
Il trattamento economico del personale direttivo dell'Amministrazione, che non sia dipendente dello Stato, è fissato dal presidente dell'Amministrazione.
Le disposizioni del
[1] Lettera così modificata dall'art. 1 del
[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del