§ 80.9.110 - D.Lgs.C.P.S. 19 settembre 1947, n. 1006.
Modificazione della denominazione della Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:19/09/1947
Numero:1006


Sommario
Art. 1.      La Delegazione del Governo Italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A. assume le denominazione di:” Amministrazione per gli aiuti internazionali"
Art. 2.      L'amministrazione, ferme restando le attribuzioni in essa demandate dalle norme in vigore
Art. 3.      L'organo collegiale della Delegazione previsto nell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 21, assume la denominazione di Comitato [...]
Art. 4.      Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5, del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 21, del decreto legislativo [...]


§ 80.9.110 - D.Lgs.C.P.S. 19 settembre 1947, n. 1006.

Modificazione della denominazione della Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.

(G.U. 6 ottobre 1947, n. 229)

 

 

     Art. 1.

     La Delegazione del Governo Italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A. assume le denominazione di:” Amministrazione per gli aiuti internazionali".

 

          Art. 2.

     L'amministrazione, ferme restando le attribuzioni in essa demandate dalle norme in vigore:

     a) controlla l'attuazione dell'Accordo relativo agli aiuti dagli Stati Uniti d'America, concluso il 4 luglio 1947 e, salve le facoltà date dall'Accordo alla Missione dell'A.U.S.A., ne cura e gestisce il relativo fondo, e costituisce con quest'ultima il tramite di cui al 2° comma dell'art. 2 del decreto legislativo 9 settembre 1947, n. 1004;

     b) cura la formazione e la gestione del fondo lire U.N.R.R.A. concludendo con questa o con l'Ente successore della stessa gli accordi occorrenti;

     c) cura lo sviluppo delle attività assistenziali, promuove l'applicazione in esse delle direttive suggerite dalle moderne dottrine ed esperienze, assicura i collegamenti con gli organismi assistenziali stranieri ed internazionali, e coopera eventualmente ad altre iniziative che rispondono ai fini dell'interesse sociale [1] .

 

          Art. 3.

     L'organo collegiale della Delegazione previsto nell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 21, assume la denominazione di Comitato dell'Amministrazione per gli aiuti internazionali".

     Previa deliberazione del Comitato" l'Amministrazione ha facoltà di acquistare i beni immobili occorrenti per l'adempimento dei propri compiti e di accettare donazioni o conseguire legati.

     Per le esigenze dei servizi possono essere conferiti incarichi temporanei a persone esperte [2] .

     Il trattamento economico del personale direttivo dell'Amministrazione, che non sia dipendente dello Stato, è fissato dal presidente dell'Amministrazione.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5, del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 21, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236, del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 437, e del decreto legislativo 8 ottobre 1946, n. 301, con le modifiche apportate dal presente decreto, si applicano a tutta l'attività dell'Amministrazione.


[1]  Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 9 aprile 1953, n. 296.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 9 aprile 1953, n. 296.