Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 14/06/1929 |
Numero: | 960 |
Sommario |
Art. 1. A datare dal 1° luglio 1929 l'Amministrazione dei lavori pubblici provvederà ai servizi di seguito indicati |
Art. 2. I lavori di stabilità e di grande trasformazione dei fabbricati militari, iniziati, appaltati od approvati dall'Amministrazione dei lavori pubblici anteriormente al 1° [...] |
Art. 3. Il Ministro per le finanze è autorizzato di apportare con suo decreto negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e dei lavori pubblici le [...] |
Art. 4. Con separate norme sarà provveduto alla determinazione del personale del Genio militare che verrà restituito dal Ministero dei lavori pubblici a quello della guerra |
Art. 5. Con la data del 1° luglio p. v. cessano di avere vigore tutte le disposizioni contrarie al presente decreto |
§ 80.9.15 - R.D. 14 giugno 1929, n. 960.
Norme per la riassunzione, da parte dell'Amministrazione della guerra, dei lavori di stabilità e grande trasformazione dei fabbricati militari
(G.U. 19 giugno 1929, n. 142)
A datare dal 1° luglio 1929 l'Amministrazione dei lavori pubblici provvederà ai servizi di seguito indicati:
a) progetti, direzione, esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori relativi a nuove costruzioni di caserme e di edifici militari in genere, esclusi i lavori di stabilità e di grande trasformazione dei fabbricati militari, la costruzione di opere di fortificazione con le relative strade, di depositi di esplosivi e di munizioni, di stabilimenti di produzione di materiale bellico, per i quali provvederà il Genio militare;
b) pratiche di contenzioso per i lavori di cui alla prima parte della lettera a).
I lavori di stabilità e di grande trasformazione dei fabbricati militari, iniziati, appaltati od approvati dall'Amministrazione dei lavori pubblici anteriormente al 1° luglio 1929, saranno da essa proseguiti, provvedendo anche alla loro contabilizzazione ed al loro collaudo.
Così pure le eventuali vertenze, che per i predetti lavori potessero sorgere con le imprese assuntrici, saranno definite dall'Amministrazione dei lavori pubblici.
Il Ministro per le finanze è autorizzato di apportare con suo decreto negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e dei lavori pubblici le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.
Con separate norme sarà provveduto alla determinazione del personale del Genio militare che verrà restituito dal Ministero dei lavori pubblici a quello della guerra.
Con la data del 1° luglio p. v. cessano di avere vigore tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.