§ 80.8.j - Legge 21 dicembre 1978, n. 837.
Proroga del termine previsto dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 596, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.8 parlamento della Repubblica
Data:21/12/1978
Numero:837


Sommario
Art. unico.      La scadenza del termine previsto dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 596, è prorogata di un anno


§ 80.8.j - Legge 21 dicembre 1978, n. 837.

Proroga del termine previsto dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 596, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti.

(G.U. 29 dicembre 1978, n. 361)

 

 

     Art. unico.

     La scadenza del termine previsto dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 596, è prorogata di un anno.

     La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.