§ 80.6.33 - D.M. 30 marzo 1994, n. 765.
Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.6 procedimento amministrativo
Data:30/03/1994
Numero:765


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Sistemi informativi automatizzati.
Art. 3.  Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio.
Art. 4.  Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte.
Art. 5.  Comunicazione dell'inizio del procedimento.
Art. 6.  Partecipazione al procedimento.
Art. 7.  Termine finale del procedimento.
Art. 8.  Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi.
Art. 9.  Parere facoltativo del Consiglio di Stato.
Art. 10.  Unità organizzativa responsabile del procedimento.
Art. 11.  Responsabile del procedimento.
Art. 12.  Integrazioni e modificazioni del presente regolamento.
Art. 13.  Determinazione di criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari.
Art. 14.  Pubblicità aggiuntiva.


§ 80.6.33 - D.M. 30 marzo 1994, n. 765. [1]

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione

(G.U. 1 marzo 1995, n. 50)

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi d'ufficio e ad istanza di parte, di competenza dei servizi del soppresso Ministero della marina mercantile, per la parte degli stessi confluiti nel Ministero dei trasporti e della navigazione, istituito con legge 24 dicembre 1993, n. 537 .

     2. I procedimenti di competenza dell'amministrazione dei trasporti e della navigazione devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle A e B allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine previsto di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

     3. Nella tabella C allegata al presente regolamento, sono indicati i termini entro i quali, al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione dei trasporti e della navigazione espleta la prescritta attività endoprocedimentale e manifesta il proprio intento, comunque determinato, nei procedimenti di competenza di altre amministrazioni.

 

          Art. 2. Sistemi informativi automatizzati.

     1. Gli atti amministrativi adottati dall'amministrazione dei trasporti e della navigazione sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 .

     2. L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati riguarda, ai fini del presente regolamento, oltre all'adozione degli atti di cui al comma 1, anche le comunicazioni dell'avvio del procedimento previste dall'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , nonchè ogni altro adempimento partecipativo a cura dell'amministrazione dei trasporti e della navigazione.

     3. In ogni caso i tempi dei procedimenti di competenza dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione sono stabiliti in conformità ai criteri di organizzazione previsti dal titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .

 

          Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio.

     1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione dei trasporti e della navigazione abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

     2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione dei trasporti e della navigazione, della richiesta o della proposta.

     3. Qualora il provvedimento amministrativo debba essere emanato sulla base di una preventiva decisione di organi della comunità economica europea, anche circa la partecipazione della stessa ad un eventuale finanziamento, il termine iniziale decorre dalla data in cui perviene all'organo competente dell'amministrazione dei trasporti e della navigazione la comunicazione della decisione comunitaria.

 

          Art. 4. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte.

     1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

     2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

     3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e all'art. 5 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

     4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

     5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , nonchè il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

 

          Art. 5. Comunicazione dell'inizio del procedimento.

     1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento noncchè ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

     2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 4, comma terzo, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonchè nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma terzo della legge 7 agosto 1990, n. 241 , mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

     3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione, pur esser fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

     4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 4 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

 

          Art. 6. Partecipazione al procedimento.

     1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241 , presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

     2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prender parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non pur comunque determinare lo spostamento del termine finale.

     3. Le memorie devono contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale si riferiscono i motivi dell'intervento, le generalità e il domicilio dell'interveniente.

 

          Art. 7. Termine finale del procedimento.

     1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

     2. Quando nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990 n. 241 , siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Amministrazione dei trasporti e della navigazione, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tale fine le amministrazioni interessate verificano di intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti nell'ambito del termine finale per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede nella prescritta forma regolamentare alla determinazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

     3. I termini di cui al presente regolamento costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dal provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza della inosservanza del termine.

     4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento; in calce al provvedimento soggetto al controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

     5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica dei provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

     6. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intenda respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresl il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi e nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

 

          Art. 8. Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi.

     1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi primo e quarto, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , l'amministrazione richiedente pur procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione motivata di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non pur comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.

     2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi primo e terzo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il predetto termine annuale, il Ministro dei trasporti e della navigazione individua in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e di capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse debbono essere rese. Il Ministro provvede, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente decreto.

 

          Art. 9. Parere facoltativo del Consiglio di Stato.

     1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi primo e quarto, della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

 

          Art. 10. Unità organizzativa responsabile del procedimento.

     1. Salvo diversa determinazione, relativamente agli uffici centrali dell'amministrazione dei trasporti e della navigazione deve intendersi per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonchè dell'adozione del provvedimento finale, la divisione od ufficio competente, indicati nelle tabelle allegate al presente regolamento.

     2. Relativamente agli uffici periferici dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione devono intendersi per unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonchè dell'adozione del provvedimento finale, salvo diversa determinazione, l'ufficio marittimo periferico attributario delle relative competenze stabilite dal codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e dal regolamento per la sua esecuzione (parte marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni.

 

          Art. 11. Responsabile del procedimento.

     1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa competente.

     2. Il responsabile dei procedimenti di competenza degli uffici marittimi periferici e, qualora non sia diversamente disposto, l'ufficiale del corpo delle capitanerie di porto preposto agli stessi, o il titolare dell'ufficio marittimo locale o della delegazione di spiaggia dove istituiti.

     3. Il responsabile dell'unità organizzativa pur affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

     4. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate all'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonchè di quelli attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .

 

          Art. 12. Integrazioni e modificazioni del presente regolamento.

     1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

     2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro dei trasporti e della navigazione verifica lo stato di attuazione della normativa adottata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

 

          Art. 13. Determinazione di criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari.

     1. La determinazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , avviene entro un mese dalla emanazione della legge che disciplina le fattispecie provvedimentali e attribuisce le risorse finanziarie.

     2. Per le leggi già in vigore all'atto dell'adozione del presente provvedimento, i criteri e le modalità di cui al comma primo, ove non già adottati, sono indicati entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

 

          Art. 14. Pubblicità aggiuntiva.

     1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Le stesse forme e le modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

     2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonchè del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 novembre 2011, n. 225.