Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 19/12/2008 |
Numero: | 221 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 4, comma 4, del D.M. 13 luglio 2002, n. 196, la parola «trentesimi» è sostituita con «centesimi» |
§ 80.5.731 - D.M. 19 dicembre 2008, n. 221.
Regolamento recante modificazione all'articolo 4, comma 4, del decreto 13 luglio 2002, n. 196 «Regolamento recante modalità di svolgimento del corso biennale di formazione del personale della carriera prefettizia».
(G.U. 14 febbraio 2009, n. 37)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto l'articolo 5 del
Visto il
Considerato che l'articolo 4, comma 4, del suddetto decreto ministeriale prevede che al termine del ciclo formativo la valutazione complessiva formulata per ciascun funzionario dalla commissione giudicatrice sia espressa in trentesimi;
Considerato che l'articolo 6 del
Ravvisata, quindi, l'opportunità, per una maggiore semplificazione dell'intero procedimento, di rendere omogenei i punteggi di valutazione relativi alle prove di concorso con quelli formulati al termine del ciclo formativo, prevedendo che anche questi ultimi siano espressi in centesimi;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2008;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, della
Adotta
il seguente regolamento:
1. All'articolo 4, comma 4, del
Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 309