§ 80.5.665 - D.M. 27 aprile 2006, n. 215.
Regolamento concernente ulteriori disposizioni per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area ed ai patti territoriali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:27/04/2006
Numero:215


Sommario
Art. 1.  Modalità e termini per le erogazioni in favore delle iniziative imprenditoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca
Art. 2.  Revoca delle agevolazioni per mancato raggiungimento dell'obiettivo occupazionale
Art. 3.  Modifica dell'indirizzo produttivo
Art. 4.  Differimento dei termini per il completamento dei programmi


§ 80.5.665 - D.M. 27 aprile 2006, n. 215.

Regolamento concernente ulteriori disposizioni per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area ed ai patti territoriali.

(G.U. 17 giugno 2006, n. 139)

 

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e, in particolare, le lettere d) ed f), che definiscono rispettivamente gli strumenti del patto territoriale e del contratto d'area;

     Visto il regolamento di cui al decreto 31 luglio 2000, n. 320, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, concernente «Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001 con il quale la competenza in materia è stata attribuita al Ministero delle attività produttive;

     Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 26 del 25 luglio 2003, recante «Regionalizzazione dei patti territoriali e coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma»;

     Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante «Disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE»;

     Ritenuta l'opportunità di modificare alcune disposizioni del citato regolamento n. 320/2000;

     Sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali;

     Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 gennaio 2006;

     Udito il parere del Consiglio di Stato n. 750/2006 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;

     Vista la nota 06111-17.21.6/l del 26 aprile 2006, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modalità e termini per le erogazioni in favore delle iniziative imprenditoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca

     1. All'articolo 10 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e della conseguente delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dell'11 novembre 1998, n. 127, l'apporto dei mezzi propri necessario ai fini dell'erogazione delle quote annuali di agevolazione deve essere non inferiore al 20 per cento».

 

     Art. 2. Revoca delle agevolazioni per mancato raggiungimento dell'obiettivo occupazionale

     1. All'articolo 12, comma 3, del decreto 31 luglio 2000, n. 320, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

     «g) qualora nell'esercizio a regime, ovvero nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime, si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione. Per scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30 punti percentuali. Non si provvede a revoca per scostamenti contenuti nel limite di 30 punti percentuali in diminuzione. Qualora sia intervenuta una riduzione dell'investimento ammesso a consuntivo rispetto a quello ammesso in via provvisoria, sempre che l'investimento realizzato risulti organico e funzionale, si procederà ad un adeguamento dell'obiettivo occupazionale proporzionale alla diminuzione registrata. Per gli interventi in aree per le quali sia stato riconosciuto lo stato di crisi, le percentuali di cui ai periodi precedenti sono elevate rispettivamente a 100 e 50.».

     2. All'articolo 12 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca e relative ad attività di servizi, quali la ricerca, l'assistenza, il controllo per la certificazione di qualità, la promozione, la pubblicità, l'abbattimento e l'esbosco, per "esercizio a regime" si deve intendere l'intero periodo di effettivo svolgimento delle suddette attività. In riferimento al solo settore della produzione agricola primaria, in considerazione di particolari specificità delle colture oggetto del programma di investimento agevolato, ovvero nei soli territori dove è stato dichiarato lo stato di calamità naturale a causa di eventi dovuti a fattori climatici, il Ministero delle attività produttive valuterà l'opportunità di posticipare l'esercizio a regime, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali.

     3-ter. Nel calcolo degli occupati sono comprese anche le figure professionali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

 

     Art. 3. Modifica dell'indirizzo produttivo

     1. Dopo l'articolo 12 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, è inserito il seguente:

     «Art. 12-bis (Modifica dell'indirizzo produttivo). - 1. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area, qualora queste risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi e non risultino scaduti i termini per il completamento degli investimenti, può essere autorizzata la modifica dell'indirizzo produttivo originariamente indicato, nell'ambito dei settori produttivi di cui alla decisione di autorizzazione comunitaria dei regimi di aiuto di cui al regolamento CE n. 794/2004 del 21 aprile 2004, purchè siano rispettati gli obiettivi occupazionali ed i tempi per il completamento del programma. Il conseguimento del predetto limite deve essere dimostrato dall'impresa interessata al soggetto responsabile locale mediante esibizione di titoli di spesa regolarmente quietanzati.

     2. La previsione di produzioni rientranti in un diverso codice ISTAT può essere consentita per una sola volta.».

 

     Art. 4. Differimento dei termini per il completamento dei programmi

     1. Dopo l'articolo 12 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, è inserito il seguente:

     «Art. 12-ter (Differimento dei termini per il completamento dei programmi). - 1. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area, qualora queste alla data di ultimazione, ovvero alla scadenza dei 48 mesi o, in caso di rimodulazioni, dei 24 mesi, entrambi eventualmente prorogati di 12 mesi, risultino realizzate in misura non inferiore al 50 per cento degli investimenti ammessi, è disposto, su richiesta dell'impresa interessata, un differimento dei termini per il completamento del programma, comunque non superiore a ulteriori 12 mesi. Per la dimostrazione della realizzazione del predetto limite si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12-bis. In sede di prima applicazione, il predetto limite del 50 per cento deve essere accertato alla data del 31 dicembre 2005.

     2. Per i programmi d'investimento, relativi ad iniziative agevolate a valere sui Patti Territoriali e sui Contratti d'Area, superiori a 1,5 milioni di euro, la cui realizzazione comporta complessità tali da richiedere più articolati e specifici procedimenti autorizzativi, i quarantotto mesi o, in caso di rimodulazione, i ventiquattro mesi di cui al comma 1 decorrono dalla data di rilascio da parte delle amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio dei lavori.» [1].


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 4 febbraio 2009, n. 65.