Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 27/04/2006 |
Numero: | 215 |
Sommario |
Art. 1. Modalità e termini per le erogazioni in favore delle iniziative imprenditoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca |
Art. 2. Revoca delle agevolazioni per mancato raggiungimento dell'obiettivo occupazionale |
Art. 3. Modifica dell'indirizzo produttivo |
Art. 4. Differimento dei termini per il completamento dei programmi |
§ 80.5.665 - D.M. 27 aprile 2006, n. 215.
Regolamento concernente ulteriori disposizioni per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area ed ai patti territoriali.
(G.U. 17 giugno 2006, n. 139)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della
Visto l'articolo 2, comma 203, della
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001 con il quale la competenza in materia è stata attribuita al Ministero delle attività produttive;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 26 del 25 luglio 2003, recante «Regionalizzazione dei patti territoriali e coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma»;
Visto il
Ritenuta l'opportunità di modificare alcune disposizioni del citato
Sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 gennaio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 750/2006 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;
Vista la nota 06111-17.21.6/l del 26 aprile 2006, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modalità e termini per le erogazioni in favore delle iniziative imprenditoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca
1. All'articolo 10 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca, di cui all'articolo 10, comma 1, del
Art. 2. Revoca delle agevolazioni per mancato raggiungimento dell'obiettivo occupazionale
1. All'articolo 12, comma 3, del decreto 31 luglio 2000, n. 320, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) qualora nell'esercizio a regime, ovvero nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime, si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione. Per scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30 punti percentuali. Non si provvede a revoca per scostamenti contenuti nel limite di 30 punti percentuali in diminuzione. Qualora sia intervenuta una riduzione dell'investimento ammesso a consuntivo rispetto a quello ammesso in via provvisoria, sempre che l'investimento realizzato risulti organico e funzionale, si procederà ad un adeguamento dell'obiettivo occupazionale proporzionale alla diminuzione registrata. Per gli interventi in aree per le quali sia stato riconosciuto lo stato di crisi, le percentuali di cui ai periodi precedenti sono elevate rispettivamente a 100 e 50.».
2. All'articolo 12 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca e relative ad attività di servizi, quali la ricerca, l'assistenza, il controllo per la certificazione di qualità, la promozione, la pubblicità, l'abbattimento e l'esbosco, per "esercizio a regime" si deve intendere l'intero periodo di effettivo svolgimento delle suddette attività. In riferimento al solo settore della produzione agricola primaria, in considerazione di particolari specificità delle colture oggetto del programma di investimento agevolato, ovvero nei soli territori dove è stato dichiarato lo stato di calamità naturale a causa di eventi dovuti a fattori climatici, il Ministero delle attività produttive valuterà l'opportunità di posticipare l'esercizio a regime, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali.
3-ter. Nel calcolo degli occupati sono comprese anche le figure professionali previste dal
Art. 3. Modifica dell'indirizzo produttivo
1. Dopo l'articolo 12 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Modifica dell'indirizzo produttivo). - 1. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area, qualora queste risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi e non risultino scaduti i termini per il completamento degli investimenti, può essere autorizzata la modifica dell'indirizzo produttivo originariamente indicato, nell'ambito dei settori produttivi di cui alla decisione di autorizzazione comunitaria dei regimi di aiuto di cui al
2. La previsione di produzioni rientranti in un diverso codice ISTAT può essere consentita per una sola volta.».
Art. 4. Differimento dei termini per il completamento dei programmi
1. Dopo l'articolo 12 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, è inserito il seguente:
«Art. 12-ter (Differimento dei termini per il completamento dei programmi). - 1. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area, qualora queste alla data di ultimazione, ovvero alla scadenza dei 48 mesi o, in caso di rimodulazioni, dei 24 mesi, entrambi eventualmente prorogati di 12 mesi, risultino realizzate in misura non inferiore al 50 per cento degli investimenti ammessi, è disposto, su richiesta dell'impresa interessata, un differimento dei termini per il completamento del programma, comunque non superiore a ulteriori 12 mesi. Per la dimostrazione della realizzazione del predetto limite si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12-bis. In sede di prima applicazione, il predetto limite del 50 per cento deve essere accertato alla data del 31 dicembre 2005.
2. Per i programmi d'investimento, relativi ad iniziative agevolate a valere sui Patti Territoriali e sui Contratti d'Area, superiori a 1,5 milioni di euro, la cui realizzazione comporta complessità tali da richiedere più articolati e specifici procedimenti autorizzativi, i quarantotto mesi o, in caso di rimodulazione, i ventiquattro mesi di cui al comma 1 decorrono dalla data di rilascio da parte delle amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio dei lavori.» [1].
[1] Comma così modificato dall'art. 1 del