Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 11/02/2004 |
Numero: | 118 |
Sommario |
Art. 1. Requisiti |
Art. 2. Esperienza lavorativa |
Art. 3. Certificazioni |
§ 80.5.591 - D.P.C.M. 11 febbraio 2004, n. 118.
Regolamento recante modalità di individuazione delle posizioni professionali di dipendenti privati, equivalenti a quelle di dipendenti pubblici, per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
(G.U. 6 maggio 2004, n. 105)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il
Vista la
Vista la
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 25 agosto 2003 e del 27 ottobre 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, con il quale è stata conferita la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Adotta
il presente regolamento:
Art. 1. Requisiti
1. Sono ammessi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale di cui all'articolo 28 del
2. L'attività del prestatore di lavoro deve essere svolta nell'ambito di enti o strutture disciplinati dal diritto privato, che abbiano alternativamente almeno medie dimensioni e per oggetto l'espletamento di attività di rilevante entità ovvero elevata specializzazione e qualificazione nel campo economico, sociale, culturale e scientifico.
3. La specifica determinazione dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 nonchè i criteri per la valutazione della possibilità di ammettere l'aspirante al concorso sono definiti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione nei bandi di concorso.
Art. 2. Esperienza lavorativa
1. L'attività del prestatore di lavoro deve essere esercitata in via abituale e continuativa e l'esperienza lavorativa, della durata minima quinquennale, può essere maturata anche per periodi di tempo diversi ovvero nell'ambito di diverse strutture organizzative, purchè espletata in un periodo non eccedente gli otto anni anteriori alla pubblicazione del bando di concorso.
2. I periodi di attività espletati nelle strutture private possono essere cumulati con periodi di attività svolti, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, presso strutture di natura pubblica.
3. I periodi di aspettativa, di congedo ovvero di assenza non retribuiti non sono validi ai fini della maturazione dell'esperienza lavorativa.
Art. 3. Certificazioni
1. La posizione del prestatore di lavoro deve essere attestata dal contratto individuale di lavoro ovvero da analoga idonea certificazione, dai quali risulti lo svolgimento del quinquennio di attività, le mansioni svolte durante tale periodo e il corrispondente livello di inquadramento nel contratto collettivo di categoria eventualmente applicabile.
2. Il contenuto della prestazione di lavoro può essere specificato mediante documentazione integrativa rilasciata dal datore di lavoro. Le certificazioni integrative devono trovare riscontro nella documentazione ufficiale esibita a corredo della domanda di partecipazione al concorso. Il contenuto della prestazione di lavoro può essere specificato mediante certificazioni relative ai contributi versati dal datore di lavoro dell'aspirante. La certificazione del datore di lavoro è equivalente all'autocertificazione dello stesso aspirante.