Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 22/12/1984 |
Numero: | 894 |
Sommario |
Art. unico. I giovani, anche soci di cooperative, assunti dalle amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni - in [...] |
§ 80.5.362 – L. 22 dicembre 1984, n. 894.
Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285.
(G.U. 29 dicembre 1984, n. 356).
I giovani, anche soci di cooperative, assunti dalle amministrazioni dello Stato ai sensi della
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente, saranno individuate le qualifiche iniziali delle carriere interessate nonché saranno stabilite la durata del corso e le modalità di svolgimento dello stesso e dell'esame finale.
I giovani che conseguono l'idoneità nelle prove di esame previste nel presente articolo, sono collocati in ruolo, anche in soprannumero, dopo l'ultimo degli idonei di cui all'art. 26-ter del
Al personale di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 3 della
I giovani ancora in servizio che non abbiano presentato la domanda o che non abbiano superato l'esame di cui al primo comma del presente articolo, cessano a tutti gli effetti il loro rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione rispettivamente allo scadere del trentesimo giorno dell'entrata in vigore della presente legge o alla data di approvazione della graduatoria.
Tra gli enti di cui al primo comma dell'art. 5 della