Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 05/05/1976 |
Numero: | 207 |
Sommario |
Art. 1. Con effetto dal 1° gennaio 1975 la tabella di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativa alle retribuzioni annue lorde del personale [...] |
Art. 2. Con effetto dal 1° gennaio 1975 il primo comma dell'art. 3 della legge 5 marzo 1963, n. 323, come modificato dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è [...] |
Art. 3. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 174.625.000 si provvede, per gli anni 1975 e 1976, mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui al [...] |
§ 80.5.32A - Legge 5 maggio 1976, n. 207.
Modifica degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo al personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena.
(G.U. 13 maggio 1976, n. 126)
Con effetto dal 1° gennaio 1975 la tabella di cui all'art. 33 del
Gruppo o qualifiche |
Cappellani |
Suore |
Maestri ed insegnanti diversi |
I |
799.540 |
829.780 |
799.540 |
II |
829.780 |
844.900 |
846.580 |
III |
844.900 |
861.700 |
880.180 |
IV |
861.700 |
880.180 |
- |
V |
880.180 |
- |
- |
VI |
907.060 |
- |
- |
Con effetto dal 1° gennaio 1975 il primo comma dell'art. 3 della
"Al cappellano ispettore è attribuito un assegno annuo lordo di lire 1.008.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, è aumentato a L. 2.243.220.
All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 174.625.000 si provvede, per gli anni 1975 e 1976, mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.