Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 08/07/1975 |
Numero: | 305 |
Sommario |
Art. unico. Il terzo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente: |
§ 80.5.31A - Legge 8 luglio 1975, n. 305.
Modifica dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.
(G.U. 23 luglio 1975, n. 194)
Il terzo comma dell'art. 8 del
"Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa".