§ 80.5.31A - Legge 8 luglio 1975, n. 305.
Modifica dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:08/07/1975
Numero:305


Sommario
Art. unico.      Il terzo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:


§ 80.5.31A - Legge 8 luglio 1975, n. 305.

Modifica dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(G.U. 23 luglio 1975, n. 194)

 

     Art. unico.

     Il terzo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

     "Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa".