Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 31/03/1972 |
Numero: | 170 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, si applicano anche |
Art. 2. Il personale, di cui all'art. 1, lettere a) e b), non viene collocato fuori ruolo, ove conservi obblighi di servizio presso l'amministrazione di appartenenza |
Art. 3. Il presente decreto ha effetto dal 31 marzo 1972 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 80.5.301 – D.P.R. 31 marzo 1972, n. 170.
Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, recante norme di esecuzione dell'art. 58 delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
(G.U. 6 maggio 1972, n. 118).
Le disposizioni di cui all'art. 3 del
a) ai commissari del Governo nelle Regioni a statuto ordinario;
b) al personale addetto agli uffici dei commissari del Governo nelle Regioni a statuto ordinario, entro i limiti dei contingenti stabiliti, per ciascun ufficio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
c) ai funzionari di cui all'art. 41 della
Il personale, di cui all'art. 1, lettere a) e b), non viene collocato fuori ruolo, ove conservi obblighi di servizio presso l'amministrazione di appartenenza.
Il presente decreto ha effetto dal 31 marzo 1972 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.