§ 80.5.29A - Legge 4 agosto 1971, n. 606.
Adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune categorie di personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:04/08/1971
Numero:606


Sommario
Art. 1.      L'indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena indicato nella allegata tabella A, è fissata, a decorrere dal 1° [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1971, valutato in complessive lire 602.360.160, si provvede, quanto a lire 200.786.720, a carico dello stanziamento del [...]


§ 80.5.29A - Legge 4 agosto 1971, n. 606. [1]

Adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune categorie di personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

(G.U. 18 agosto 1971, n. 208)

 

     Art. 1.

     L'indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena indicato nella allegata tabella A, è fissata, a decorrere dal 1° luglio 1970, nella misura stabilita nella tabella stessa.

     Tale indennità è pensionabile limitatamente all'importo di lire 15.000 mensili.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1971, valutato in complessive lire 602.360.160, si provvede, quanto a lire 200.786.720, a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, e quanto a lire 401.573.440, mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1971.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     Tabella A - Indennità di servizio penitenziario per il personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena non compreso nella tabella 3 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054

 

Carriere

Qualifiche

Importo lordo mensile

Concetto

Censore dirigente di 1ª classe e ragioniere capo; censore dirigente di 2ª classe e ragioniere principale; censore e primo ragioniere; qualifiche corrispondenti di ogni altra categoria

50.000

 

Primo educatore e ragioniere; educatore e ragioniere aggiunto; educatore aggiunto e vice ragioniere; qualifiche corrispondenti di ogni altra categoria

40.000

Personale operaio

Capi operai, operai specializzati, qualificati e comuni

23.000

 

     (a) Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio prestato nella carriera e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.

     (b) Sono fatte salve le eventuali differenze in più per coloro che ne fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge.

     (c) Le misure giornaliere dell'indennità di servizio penitenziario, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella.

     (d) Nei confronti del personale operaio sono soppressi i soprassoldi giornalieri previsti dall'art. 22, lettere a) e b) della legge 5 marzo 1961, n. 90.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.