§ 80.5.297 – L. 3 maggio 1971, n. 318.
Applicazione di norme delle leggi 12 agosto 1962, numeri 1289 e 1290, riguardanti il personale dell'Amministrazione del tesoro, a talune categorie di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:03/05/1971
Numero:318


Sommario
Art. 1.      Le norme di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, si applicano al personale del Provveditorato generale dello Stato soltanto se [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 115 milioni in ragione d'anno, incidente per lire 230 milioni sull'anno 1971, si provvede, [...]


§ 80.5.297 – L. 3 maggio 1971, n. 318.

Applicazione di norme delle leggi 12 agosto 1962, numeri 1289 e 1290, riguardanti il personale dell'Amministrazione del tesoro, a talune categorie di personale addetto a funzioni di vigilanza e controllo.

(G.U. 9 giugno 1971, n. 145).

 

     Art. 1.

     Le norme di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, si applicano al personale del Provveditorato generale dello Stato soltanto se preposto ed addetto alla vigilanza e controllo delle fabbricazioni delle carte da avvalorare, degli stampati a rigoroso rendiconto, nonchè alla vigilanza sulle produzioni e consegne nell'ambito dell'Istituto poligrafico dello Stato.

     Le norme di cui al terzo e quarto comma dell'art. 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, si applicano al personale assegnato in servizio agli uffici governativi di controllo presso la Cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia e presso le cartiere e le officine per la fabbricazione dei biglietti della stessa Banca d'Italia nonchè al personale in servizio alla Zecca, alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, alla Tesoreria centrale dello Stato e all'Agenzia contabile dei titoli del debito pubblico.

     La misura dell'indennità spettante in base ai citati secondo comma dell'art. 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e terzo comma dell'art. 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, è stabilita, per ogni giornata di effettivo lavoro, in lire 1.000 per i capi uffici, i gestori ed il personale tecnico di cui ai quadri VI e VII allegati alla anzidetta legge n. 1290, ed in lire 700 per gli altri dipendenti, ed è maggiorata di lire 600 giornaliere soltanto per il personale che presti effettivo servizio nelle officine grafiche e cartarie e nei magazzini, nonchè nelle officine, laboratori e magazzini della Zecca.

     L'indennità prevista al comma precedente spetta nella misura maggiorata anche al personale operaio in servizio nelle officine, laboratori e magazzini della Zecca e non è cumulabile con i soprassoldi di cui alla lettera a) dell'art. 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

     Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio 1970.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 115 milioni in ragione d'anno, incidente per lire 230 milioni sull'anno 1971, si provvede, per lo stesso anno, quanto a lire 115 milioni, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970 e, quanto a lire 115 milioni, mediante riduzione, rispettivamente per lire 25 milioni e per lire 90 milioni, del fondo di cui al capitolo n. 3523 e dello stanziamento del capitolo n. 2192 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 1971.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.