Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 03/05/1971 |
Numero: | 318 |
Sommario |
Art. 1. Le norme di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, si applicano al personale del Provveditorato generale dello Stato soltanto se [...] |
Art. 2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 115 milioni in ragione d'anno, incidente per lire 230 milioni sull'anno 1971, si provvede, [...] |
§ 80.5.297 – L. 3 maggio 1971, n. 318.
Applicazione di norme delle leggi 12 agosto 1962, numeri 1289 e 1290, riguardanti il personale dell'Amministrazione del tesoro, a talune categorie di personale addetto a funzioni di vigilanza e controllo.
(G.U. 9 giugno 1971, n. 145).
Le norme di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 della
Le norme di cui al terzo e quarto comma dell'art. 19 della
La misura dell'indennità spettante in base ai citati secondo comma dell'art. 8 della
L'indennità prevista al comma precedente spetta nella misura maggiorata anche al personale operaio in servizio nelle officine, laboratori e magazzini della Zecca e non è cumulabile con i soprassoldi di cui alla lettera a) dell'art. 22 della
Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio 1970.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 115 milioni in ragione d'anno, incidente per lire 230 milioni sull'anno 1971, si provvede, per lo stesso anno, quanto a lire 115 milioni, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970 e, quanto a lire 115 milioni, mediante riduzione, rispettivamente per lire 25 milioni e per lire 90 milioni, del fondo di cui al capitolo n. 3523 e dello stanziamento del capitolo n. 2192 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 1971.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.