Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 28/04/1967 |
Numero: | 264 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è così modificato |
§ 80.5.27a - Legge 28 aprile 1967, n. 264.
Modificazione dell'art. 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato.
(G.U. 16 maggio 1967, n. 122).
L'art. 19 della
"La norma di cui al secondo comma dell'art. 11, relativamente alla età massima del pensionato, alla durata del matrimonio e alla differenza di età fra i coniugi, non si applica ai matrimoni già contratti prima della pubblicazione della presente legge".