§ 80.5.19f - Legge 17 agosto 1957, n. 868.
Facoltà del Ministro per la difesa di assumere salariati non di ruolo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:17/08/1957
Numero:868


Sommario
Art. 1.      In deroga al disposto dell'art. 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 possono essere assunti, con le modalità di cui alla legge stessa, salariati non di ruolo nelle [...]
Art. 2.      La facoltà di cui sopra può essere esercitata, per ciascun stabilimento di lavoro, entro il termine del quinto dei salariati cessati dal servizio durante l'esercizio [...]
Art. 3.      Una aliquota del cinquanta per cento delle assunzioni può essere riservata ai volontari specialisti delle Forze armate congedati da non oltre un anno e agli operai che [...]
Art. 4.      In deroga al disposto dell'art. 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e per gli esercizi finanziari 1957-58 e 1958-59 il Ministro per la difesa, in aggiunta alle [...]
Art. 5.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58, valutabile in lire 355 milioni, sarà fronteggiato per lire 80 milioni con [...]


§ 80.5.19f - Legge 17 agosto 1957, n. 868.

Facoltà del Ministro per la difesa di assumere salariati non di ruolo.

(G.U. 3 ottobre 1957, n. 245).

 

 

     Art. 1.

     In deroga al disposto dell'art. 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 possono essere assunti, con le modalità di cui alla legge stessa, salariati non di ruolo nelle categorie 1ª, 2ª e 6ª in sostituzione dei salariati di ruolo e non di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni militari cessati dal servizio, durante l'esercizio finanziario precedente, per qualsiasi causa, escluso l'esodo di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successiva proroga.

 

          Art. 2.

     La facoltà di cui sopra può essere esercitata, per ciascun stabilimento di lavoro, entro il termine del quinto dei salariati cessati dal servizio durante l'esercizio finanziario precedente nello stesso stabilimento e per un numero di posti da determinarsi annualmente dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Le assunzioni non potranno comunque superare il quinto dei salariati complessivamente cessati dal servizio in tutti gli stabilimenti di lavoro delle Amministrazioni militari durante l'esercizio finanziario precedente.

 

          Art. 3.

     Una aliquota del cinquanta per cento delle assunzioni può essere riservata ai volontari specialisti delle Forze armate congedati da non oltre un anno e agli operai che hanno seguito con profitto i corsi presso le scuole allievi operai degli stabilimenti militari.

 

          Art. 4.

     In deroga al disposto dell'art. 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e per gli esercizi finanziari 1957-58 e 1958-59 il Ministro per la difesa, in aggiunta alle assunzioni di cui agli articoli precedenti, è autorizzato ad assumere salariati non di ruolo entro il limite massimo del quinto dei salariati di ruolo e non di ruolo cessati dal servizio per esodo volontario durante l'esercizio finanziario precedente in base alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe.

     Tali assunzioni, per le quali si prescinde dal limite di età, sono riservate agli operai giornalieri assunti ai sensi dell'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano prestato servizio per non meno di 270 giorni di lavoro, anche se in modo discontinuo.

 

          Art. 5.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58, valutabile in lire 355 milioni, sarà fronteggiato per lire 80 milioni con gli ordinari stanziamenti del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'anzidetto esercizio, corrispondente al capitolo 79 dell'esercizio 1956-57 e per lire 275 milioni a carico dei capitoli dello stesso stato di previsione corrispondenti ai capitoli 165 (lire 235 milioni) e 183 (lire 40 milioni) dello stato di previsione per l'esercizio 1956-57.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.