§ 80.5.195 – L. 17 aprile 1957, n. 270.
Norme in favore del personale statale in servizio al 23 marzo 1939.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:17/04/1957
Numero:270


Sommario
Art. 1.      Ferme restando le disposizioni dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, e degli articoli 5, 7 e 15 del decreto del Presidente della [...]
Art. 2.      Le promozioni conseguite in applicazione del precedente articolo vengono conferite con la stessa decorrenza e secondo i criteri fissati dall'art. 1 del decreto del [...]
Art. 3.      Agli impiegati in servizio di ruolo almeno dal 23 marzo 1939 o successivamente nominati in ruolo attraverso concorso per esame, che abbiano ottenuto la promozione a [...]


§ 80.5.195 – L. 17 aprile 1957, n. 270. [1]

Norme in favore del personale statale in servizio al 23 marzo 1939.

(G.U. 6 maggio 1957, n. 115).

 

     Art. 1.

     Ferme restando le disposizioni dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, e degli articoli 5, 7 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, gli impiegati in servizio almeno dal 23 marzo 1939 che alla data di entrata in vigore della presente legge siano inquadrati nei ruoli organici o nei ruoli aggiunti della carriera direttiva, della carriera di concetto o della carriera esecutiva, possono altresì essere promossi, a domanda, in soprannumero, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente a consigliere di prima classe, a segretario, ad archivista o a qualifica equiparata.

 

          Art. 2.

     Le promozioni conseguite in applicazione del precedente articolo vengono conferite con la stessa decorrenza e secondo i criteri fissati dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

 

          Art. 3.

     Agli impiegati in servizio di ruolo almeno dal 23 marzo 1939 o successivamente nominati in ruolo attraverso concorso per esame, che abbiano ottenuto la promozione a consigliere di prima classe, a segretario, ad archivista o a qualifica equiparata, in base all'art. 1, sono applicabili, per le promozioni alle qualifiche immediatamente superiori, gli articoli 75, 79 e 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

     La disposizione del precedente comma si applica anche agli impiegati in esso considerati che siano stati inquadrati posteriormente al 1° luglio 1956 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.