Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 17/04/1957 |
Numero: | 270 |
Sommario |
Art. 1. Ferme restando le disposizioni dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, e degli articoli 5, 7 e 15 del decreto del Presidente della [...] |
Art. 2. Le promozioni conseguite in applicazione del precedente articolo vengono conferite con la stessa decorrenza e secondo i criteri fissati dall'art. 1 del decreto del [...] |
Art. 3. Agli impiegati in servizio di ruolo almeno dal 23 marzo 1939 o successivamente nominati in ruolo attraverso concorso per esame, che abbiano ottenuto la promozione a [...] |
§ 80.5.195 – L. 17 aprile 1957, n. 270. [1]
Norme in favore del personale statale in servizio al 23 marzo 1939.
(G.U. 6 maggio 1957, n. 115).
Ferme restando le disposizioni dell'art. 1 del
Le promozioni conseguite in applicazione del precedente articolo vengono conferite con la stessa decorrenza e secondo i criteri fissati dall'art. 1 del
Agli impiegati in servizio di ruolo almeno dal 23 marzo 1939 o successivamente nominati in ruolo attraverso concorso per esame, che abbiano ottenuto la promozione a consigliere di prima classe, a segretario, ad archivista o a qualifica equiparata, in base all'art. 1, sono applicabili, per le promozioni alle qualifiche immediatamente superiori, gli articoli 75, 79 e 81, terzo comma, del
La disposizione del precedente comma si applica anche agli impiegati in esso considerati che siano stati inquadrati posteriormente al 1° luglio 1956 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 1 del