§ 80.5.194 – L. 14 marzo 1957, n. 108.
Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:14/03/1957
Numero:108


Sommario
Art. 1.      Ai militari, già appartenenti ai reparti indigeni dei cessati Governi coloniali che, in conseguenza degli eventi bellici, sono stati inquadrati nei nuclei di Napoli, [...]
Art. 2.      Per usufruire dei benefizi di cui all'art. 1 gli interessati, nel termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno presentare [...]
Art. 3.      Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, e valutato in lire 28.000.000 si provvederà con i fondi già stanziati nel capitolo 629 dello stato di [...]


§ 80.5.194 – L. 14 marzo 1957, n. 108. [1]

Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

(G.U. 27 marzo 1957, n. 80).

 

     Art. 1.

     Ai militari, già appartenenti ai reparti indigeni dei cessati Governi coloniali che, in conseguenza degli eventi bellici, sono stati inquadrati nei nuclei di Napoli, alla dipendenza del Comando del Deposito misto speciale, o di Roma, alla diretta dipendenza del Ministero dell'Africa Italiana e che tuttora si trovano in Italia, spetta il seguente trattamento:

     a) liquidazione di pensione ordinaria, da computarsi secondo le norme vigenti per i militari nazionali dell'Esercito e sulla base degli assegni attribuiti ai militari stessi di grado equiparato, e con effetto dalla data della loro cessazione effettiva dal servizio;

     b) maggiorazione di anzianità non superiore a cinque anni per coloro che, alla data di assegnazione della pensione ordinaria, non avessero compiuto il minimo di servizio utile per conseguirla;

     c) liquidazione di pensione privilegiata ordinaria per coloro che abbiano riportato ferite, mutilazioni od infermità in servizio e per causa di servizio, secondo le norme vigenti per i militari nazionali, e nella misura prevista per i corrispondenti gradi dell'Esercito;

     d) liquidazione della pensione di guerra secondo le disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, qualora abbiano riportato in guerra ferite o lesioni o contratto infermità da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità di lavoro, ed ai loro congiunti, in caso di morte. La decorrenza della pensione o dell'assegno è fissata dalla data di acquisto della cittadinanza italiana da parte degli aventi diritto. Le somme eventualmente corrisposte a titolo di pensione, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, si intendono abbonate;

     e) indennità di congedamento nella misura di un mese degli assegni percepiti nell'ultimo mese di servizio in Italia per ogni anno di servizio per coloro che, malgrado la eventuale maggiorazione di cui alla precedente lettera b), non avessero conseguito il diritto alla pensione ordinaria.

 

          Art. 2.

     Per usufruire dei benefizi di cui all'art. 1 gli interessati, nel termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno presentare documentata domanda alle Amministrazioni interessate, e specificatamente al Ministero del tesoro - Direzione generale per le pensioni di guerra - per il benefizio di cui alla lettera d), ed al Ministero degli affari esteri per gli altri benefizi.

 

          Art. 3.

     Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, e valutato in lire 28.000.000 si provvederà con i fondi già stanziati nel capitolo 629 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57, e con i fondi stanziati nel capitolo 50 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio predetto.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.