§ 80.5.117 – L. 28 dicembre 1950, n. 1079.
Disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:28/12/1950
Numero:1079


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 52, concernente il trattamento dei reduci riassunti negli impieghi non di ruolo, sono estese ai dipendenti [...]
Art. 2.      In favore dei dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, cessati dal servizio dopo il 30 giugno 1943, in dipendenza di eventi [...]
Art. 3.      Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche quando la riassunzione sia stata effettuata da una Amministrazione diversa da quella a cui il dipendente [...]
Art. 4.      Nei confronti degli appartenenti ai ruoli del personale del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo assunti nelle categorie di impiego non di ruolo delle [...]


§ 80.5.117 – L. 28 dicembre 1950, n. 1079.

Disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo.

(G.U. 13 gennaio 1951, n. 10).

 

     Art. 1.

     Le disposizioni del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 52, concernente il trattamento dei reduci riassunti negli impieghi non di ruolo, sono estese ai dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

     a) che, assunti in sostituzione di personale richiamato alle armi, vennero richiamati alle armi o si trovarono in una delle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138;

     b) che, chiamati alle armi per adempiere agli obblighi di leva, con un precedente servizio civile inferiore ad un anno, vennero successivamente trattenuti in servizio militare;

     c) che essendo stati assunti in località oltremare o, comunque, fuori del territorio metropolitano, siano stati licenziati all'epoca del loro rimpatrio, perché non ritenuti immediatamente utilizzabili negli stabilimenti militari;

     d) che, essendo stati militarizzati furono catturati e deportati in campi di concentramento o di prigionia.

 

          Art. 2.

     In favore dei dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, cessati dal servizio dopo il 30 giugno 1943, in dipendenza di eventi bellici o politici, o per soppressione di ufficio, o per riduzione di personale, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà computato come servizio utile a tutti gli effetti, escluse le corresponsioni delle relative competenze, il periodo di tempo intercorso tra la data della cessazione dal servizio e la riassunzione.

     Le somme eventualmente già corrisposte al detto personale a titolo di retribuzione o paga per il suindicato periodo non saranno recuperate.

     L'indennità di licenziamento ed il compenso speciale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329, già corrisposti al personale indicato nel primo comma del presente articolo, saranno detratti dalla liquidazione spettante alla data di cessazione dal servizio.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche quando la riassunzione sia stata effettuata da una Amministrazione diversa da quella a cui il dipendente apparteneva.

     Ove la riassunzione presso la stessa o diversa Amministrazione sia avvenuta con passaggio dalle categorie di impiegati non di ruolo a quelle di salariati non di ruolo, o viceversa, i servizi prestati prima e dopo la riassunzione, compreso il periodo della interruzione, verranno considerati utili per intero ai fini della liquidazione spettante alla data della definitiva cessazione dal servizio, detratto quanto sia stato frattanto eventualmente corrisposto per indennità di licenziamento o di compenso speciale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329.

 

          Art. 4.

     Nei confronti degli appartenenti ai ruoli del personale del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo assunti nelle categorie di impiego non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 106, o dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1114, il servizio prestato fino alla data dell'11 maggio 1945 alle dipendenze del predetto cessato Governo, e l'intero periodo intercorso tra la predetta data e l'immissione nella categoria di impiegati non di ruolo, sono riconosciuti ad ogni effetto, esclusa la corresponsione delle competenze relative a detti periodi, e sono computati in aggiunta all'anzianità necessaria per il collocamento nei ruoli speciali transitori istituiti dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.