Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 01/03/1949 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione è stabilito dalle tabelle allegate al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 [...] |
Art. 2. All'atto dell'ammissione a pagamento dei nuovi assegni a titolo di stipendio, paga o retribuzione sarà provveduto al conguaglio fra i miglioramenti definitivamente [...] |
Art. 3. Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con le entrate conseguenti dal decreto-legge 14 dicembre 1948, n. 1419, convertito [...] |
Art. 4. Le Provincie, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzate ad applicare ai loro dipendenti le disposizioni di cui alla presente legge |
Art. 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 80.5.93 – L. 1 marzo 1949, n. 44.
Concessione di un acconto ai dipendenti statali su futuri miglioramenti economici.
(G.U. 7 marzo 1949, n. 54).
Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione è stabilito dalle tabelle allegate al
All'atto dell'ammissione a pagamento dei nuovi assegni a titolo di stipendio, paga o retribuzione sarà provveduto al conguaglio fra i miglioramenti definitivamente spettanti e la somma corrisposta a titolo di acconto in base alla presente legge.
Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con le entrate conseguenti dal
Le Provincie, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzate ad applicare ai loro dipendenti le disposizioni di cui alla presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.