Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 15/12/1947 |
Numero: | 1511 |
Sommario |
Art. 1. Il quaranta per cento delle pene pecuniarie inflitte in base al regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, e riscosse dall'Erario dello Stato, spetta, per una metà, [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno medesimo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 80.5.70 – D.Lgs.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1511. [1]
Misura dei compensi dovuti agli scopritori di infrazioni valutarie.
(G.U. 12 gennaio 1948, n. 8).
Il quaranta per cento delle pene pecuniarie inflitte in base al regio
Qualora lo scopritore sia un funzionario del servizio ispezioni dell'Ufficio italiano dei cambi, anche la prima metà è devoluta al Fondo di quiescenza del personale dell'Ufficio medesimo.
Il presente decreto entra in vigore il giorno medesimo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Ratificato dall'art. unico della