Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 05/08/1947 |
Numero: | 837 |
Sommario |
Art. 1. I dipendenti civili dello Stato ed i dipendenti degli Enti locali tenuti a rinnovare il giuramento ai sensi della legge 23 dicembre 1946, n. 478, e che non vi [...] |
Art. 2. Restano ferme le disposizioni che stabiliscono la decadenza della nomina ad un pubblico impiego per coloro i quali, avendola conseguita, non adempiano all'obbligo di [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica |
§ 80.5.61 – D.Lgs.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 837. [1]
Collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato e degli Enti locali che non ottemperino all'obbligo di rinnovare il giuramento ai sensi della legge 23 dicembre 1946, n. 478.
(G.U. 8 settembre 1947, n. 205).
I dipendenti civili dello Stato ed i dipendenti degli Enti locali tenuti a rinnovare il giuramento ai sensi della
A coloro che sono collocati a riposo in applicazione del precedente comma è concesso un aumento di cinque anni del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione o della indennità per una sola volta.
Gli ufficiali in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali, graduati e militari di truppa di carriera delle Forze armate dello Stato che non ottemperino all'obbligo di rinnovare il giuramento, sono, con l'aumento di servizio concesso dal precedente comma:
se ufficiali, collocati in congedo assoluto;
se sottufficiali, graduati o militari di truppa, collocati a riposo o dispensati dal servizio a seconda che raggiungano o meno il limite minimo di servizio prescritto per acquisire diritto al trattamento di quiescenza.
Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applicano i primi due comma del presente articolo.
Restano ferme le disposizioni che stabiliscono la decadenza della nomina ad un pubblico impiego per coloro i quali, avendola conseguita, non adempiano all'obbligo di prestare la promessa solenne o il giuramento nei modi prescritti dalla
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica.
[1] Ratificato dalla