§ 80.5.32 – D.Lgs.Lgt. 23 marzo 1946, n. 313.
Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:23/03/1946
Numero:313


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° gennaio 1945, il contributo dovuto al fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, a norma dell'art. 2 del [...]
Art. 2.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1945, il contributo assegnato alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia, a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con [...]
Art. 3.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1945, il contributo assegnato alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia a favore degli iscritti, che a norma dell'articolo 35 [...]
Art. 4.      Le pensioni dirette e di famiglia a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore al [...]
Art. 5.      Ai soli effetti del calcolo della misura della pensione per le liquidazioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1944, i contributi versati fino a quest'ultima data [...]
Art. 6.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1945, il primo e il secondo comma dell'art. 12 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, sono rispettivamente [...]
Art. 7.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1945, il secondo comma, dell'art. 36 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è così modificato
Art. 8.      Il primo comma dell'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è così modificato
Art. 9.      Il secondo comma dell'art. 22 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è così modificato
Art. 10.      Con effetto dal 1° gennaio 1945, il primo comma, lettera a) dell'art. 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è così modificato
Art. 11.      Al secondo e terzo comma dell'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è sostituito il seguente
Art. 12.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 80.5.32 – D.Lgs.Lgt. 23 marzo 1946, n. 313. [1]

Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

(G.U. 21 maggio 1946, n. 117).

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1945, il contributo dovuto al fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, è aumentato del 2,50% dell'intera retribuzione corrisposta al personale, determinata secondo le norme dell'art, 4 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, fatta eccezione di quanto sia dovuto a favore del personale di cui al comma seguente.

     Il contributo dovuto a favore del personale, che, in base all'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, ha optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217, è aumentato del 3,35%.

     Tali aumenti sono a carico del datore di lavoro.

 

          Art. 2.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1945, il contributo assegnato alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia, a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è stabilito nella misura del 10% della retribuzione.

     Il contributo assegnato alle assicurazioni miste sulla vita, a norma dello stesso art. 11, è stabilito nella misura del 5% della retribuzione quando la indennità di anzianità corrisponde a quella di legge ed è aumentato del 0,18% delle retribuzioni per ogni giorno di indennità di anzianità riconosciuta in più, quando per contratto collettivo di lavoro o regolamento aziendale è dovuta una indennità di anzianità superiore a quella di legge.

 

          Art. 3.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1945, il contributo assegnato alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia a favore degli iscritti, che a norma dell'articolo 35 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, hanno optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217, è stabilito nella misura del 13,35% della retribuzione.

     Per tali iscritti il contributo da investire in capitalizzazione finanziaria è stabilito nella misura del 2,50% della retribuzione quando l'indennità di anzianità corrisponde a quella di legge, ed è aumentato del 0,18% della retribuzione per ogni giorno di indennità di anzianità riconosciuta in più quando per contratto collettivo di lavoro o regolamento aziendale è dovuta una indennità superiore a quella di legge.

 

          Art. 4.

     Le pensioni dirette e di famiglia a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945, sono aumentate di un importo pari al 25% del loro ammontare.

     Tale aumento ha effetto dal 1° aprile 1943, o dalla data di decorrenza della pensione se posteriore.

     L'aumento di cui al primo comma non si applica alla quota di concorso dello Stato.

 

          Art. 5.

     Ai soli effetti del calcolo della misura della pensione per le liquidazioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1944, i contributi versati fino a quest'ultima data e assegnati alle assicurazioni di pensioni saranno considerati aumentati di un terzo.

 

          Art. 6.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1945, il primo e il secondo comma dell'art. 12 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, sono rispettivamente così modificati:

     "La misura annua della pensione per anzianità o per invalidità è calcolata nel modo seguente:

     a) il 26,25% dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensione nei primi dieci anni di assicurazione;

     b) il 13,125% dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensione oltre il decimo anno;

     c) le quote di concorso dello Stato, quando siano dovute a norma del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

     Per il calcolo della pensione in base alle predette percentuali si considera il contributo totale fino all'8 luglio 1938, quello del 7,50% della retribuzione assegnato alle assicurazioni di pensioni dal 9 luglio 1938 al 31 dicembre 1944, e quello del 10% per il periodo successivo a tale data".

 

          Art. 7.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1945, il secondo comma, dell'art. 36 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è così modificato:

     "La misura annua della pensione è calcolata come segue:

     a) il 33,75% dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni nei primi dieci anni di assicurazione;

     b) il 16,875% dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni dopo il decimo anno di assicurazione;

     c) le quote di concorso dello Stato, quando siano dovute a norma del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni".

 

          Art. 8.

     Il primo comma dell'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è così modificato:

     "In caso di morte di un iscritto successivamente al 31 dicembre 1944, prima che per gli aventi diritto di cui all'art. 16, sia maturato il diritto a pensione, spetta agli stessi una indennità per una volta tanto pari al 75% dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensione e in ogni caso non inferiore a L. 500".

 

          Art. 9.

     Il secondo comma dell'art. 22 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è così modificato:

     I contributi versati a norma dell'art. 4 sono attribuiti alle date di versamento:

     a) per il 7,50% della retribuzione per il periodo fino al 31 dicembre 1944 e per il 10% per il periodo successivo all'assicurazione facoltativa, a norma del titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dedotta la parte che deve essere attribuita all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, qualora l'iscritto sia ad essa soggetto. La iscrizione nell'assicurazione facoltativa è fatta, di regola, nel ruolo dei contributi riservati, a meno che l'iscritto richieda la iscrizione nel ruolo della mutualità;

     b) per il residuo alla capitalizzazione finanziaria, al tasso del 4,50% all'anno, che sarà liquidata all'iscritto o ai suoi aventi diritto, in sostituzione del capitale di cui al n. 2 dell'art. 11".

 

          Art. 10.

     Con effetto dal 1° gennaio 1945, il primo comma, lettera a) dell'art. 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è così modificato:

     "Di continuare l'assicurazione fino al conseguimento del diritto a pensione, salvo la facoltà di cui al comma seguente, mediante il pagamento di un contributo annuo pari al 10% della retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio".

     Al terzo comma dello stesso articolo è sostituito il seguente:

     "La domanda per l'esercizio della facoltà di cui al precedente comma deve essere presentata non prima del tredicesimo e non dopo il ventiquattresimo mese della cessazione del servizio presso gestioni di imposte di consumo; trascorso tale termine, la riserva matematica accumulata a favore dell'iscritto con il contributo totale fino all'8 luglio 1938 e con quello assegnato alle assicurazioni dirette o di famiglia per il periodo successivo a tale data, è trasferita nei ruoli dell'assicurazione facoltativa (ruoli dei contributi riversati), dedotta la parte corrispondente alla assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia".

 

          Art. 11.

     Al secondo e terzo comma dell'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è sostituito il seguente:

     "Il Comitato predetto è presieduto dal presidente dell'Istituto, o, in sua vece, dal vice presidente che lo sostituisce, ed è composto:

     a) dal direttore generale della previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

     c) da due rappresentanti degli appaltatori delle imposte di consumo;

     d) da due rappresentanti dei lavoratori delle imposte di consumo;

     e) da un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

     f) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Il Comitato è nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti di cui alle lettere c) e d), le rispettive associazioni nazionali".

 

          Art. 12.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

     Esso avrà effetto, nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana, dal giorno predetto e nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.