§ 80.5.5 – R.D.L. 4 febbraio 1937, n. 100.
Disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'amministrazione dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:04/02/1937
Numero:100


Sommario
Art. 1.      Il personale civile non di ruolo, escluso quello a ferma temporanea di cui al successivo art. 2, che le amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad assumere e a [...]
Art. 2.      Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 117 del regio decreto 30 dicembre 1923–II, n. 3084, e successive variazioni, relative al personale a ferma temporanea per il [...]
Art. 3.      L'assegnazione del personale non di ruolo di cui al precedente art. 1 alle categorie previste dalla tabella I allegata al presente decreto è, in ogni caso, subordinata [...]
Art. 4.      Il personale sussidiario a quello di ruolo destinato a coadiuvare quest'ultimo in mansioni, servizi e lavori di cui non è determinata, né può prevedersi la durata, è [...]
Art. 5.      Qualora le disposizioni speciali, derogative al divieto sancito con l'art. 207 del regio decreto 11 novembre 1923–II, n. 2395, e successive modificazioni, di assumere [...]
Art. 6.      Le assunzioni ed eventuali conferme in servizio del personale non di ruolo di cui all'art. 1° sono disposte, entro i limiti numerici fissati per ciascuna categoria ai [...]
Art. 7.      Il personale non di ruolo, comunque denominato, anche se assunto a contratto, chiamato alle armi per adempire agli obblighi di leva o che contragga arruolamento [...]
Art. 8.      Il servizio non di ruolo non conferisce alcun diritto a stabile collocamento
Art. 9.      Sono conservati al personale civile non di ruolo, comunque denominato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti superiori a quelli [...]
Art. 10.      I precedenti articoli non si applicano al personale salariato, agli insegnanti e al personale non di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, al personale aggregato [...]
Art. 11.      Per l'ammissione ai pubblici concorsi da bandire non oltre il 31 dicembre 1939 per la nomina nei ruoli di personale civile delle amministrazioni statali, esclusa quella [...]
Art. 12.      Per le assunzioni al grado iniziale dei ruoli di gruppo C, un decimo dei posti messi a concorso è riservato, nei concorsi pubblici di cui al precedente art. 11, al [...]
Art. 13.      Le disposizioni degli articoli da 1 a 10 del presente decreto hanno vigore dal 1° gennaio 1937–XV, quelle degli art. 11 e 12 dalla data di pubblicazione del decreto [...]


§ 80.5.5 – R.D.L. 4 febbraio 1937, n. 100. [1]

Disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'amministrazione dello Stato.

(G.U. 20 febbraio 1937, n. 43).

 

     Art. 1.

     Il personale civile non di ruolo, escluso quello a ferma temporanea di cui al successivo art. 2, che le amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad assumere e a mantenere in servizio per effetto di speciali disposizioni, è nominato con le qualifiche previste dal successivo art. 4, ed è classificato nelle categorie stabilite nella tabella I allegata al presente decreto vista, d'ordine nostro, dal ministro per le finanze.

     Al personale medesimo è assegnata una retribuzione nella misura fissata per ciascuna categoria dalla stessa tabella, oltre ad una aggiunta di famiglia e relative quote complementari da corrispondere con le norme ed alle condizioni di cui alla legge 27 giugno 1929, n. 1047, ed al regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, nella misura fissata dalla tabella II allegata al presente decreto vista, d'ordine nostro, dal ministro per le finanze.

 

          Art. 2.

     Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 117 del regio decreto 30 dicembre 1923–II, n. 3084, e successive variazioni, relative al personale a ferma temporanea per il disbrigo dei servizi di copia e di fatica.

 

          Art. 3.

     L'assegnazione del personale non di ruolo di cui al precedente art. 1 alle categorie previste dalla tabella I allegata al presente decreto è, in ogni caso, subordinata al possesso del prescritto titolo di studio e all'inscrizione al P.N.F. salve per quest'ultimo requisito le eccezioni stabilite dalla legge nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra.

     Le altre condizioni, in relazione alle mansioni che gli assumendi sono chiamati ad esercitare, saranno fissate, ove occorra, dalle amministrazioni interessate con decreto del ministro competente, di concerto con quello per le finanze.

 

          Art. 4.

     Il personale sussidiario a quello di ruolo destinato a coadiuvare quest'ultimo in mansioni, servizi e lavori di cui non è determinata, né può prevedersi la durata, è nominato con la qualifica di avventizio. Questo personale può essere assunto con la forma del contratto annuale, eventualmente rinnovabile per uguali periodi.

     Il relativo contratto-tipo è approvato con decreto del ministro competente, di concerto con quello per le finanze.

     Il personale che debba essere assunto per lavori del tutto precari, anche se non ne sia determinata o non possa prevedersene la durata, e, comunque, per sopperire ad esigenze eccezionali e momentanee dei servizi, anche se periodicamente ricorrenti, è nominato con la qualifica di giornaliero o diurnista e con trattamento per retribuzione ed aggiunta di famiglia stabilito a giornata in ragione di un trentesimo di quello fissato per il personale di cui al precedente comma.

     Per i lavori da eseguirsi a cottimo il personale è assunto con la qualifica di cottimista ed il relativo compenso, complessivamente considerato, non può eccedere mensilmente la sola retribuzione stabilita dalla annessa tabella I per le corrispondenti categorie di personale.

 

          Art. 5.

     Qualora le disposizioni speciali, derogative al divieto sancito con l'art. 207 del regio decreto 11 novembre 1923–II, n. 2395, e successive modificazioni, di assumere personale non di ruolo, non determinino il quantitativo di tale personale che l'amministrazione ha facoltà di assumere e mantenere in servizio per le diverse categorie di personale, la determinazione di detto quantitativo, con esclusione del personale a ferma temporanea, e la ripartizione di esso tra le categorie medesime, è fatta con decreto del ministro competente, di concerto con quello per le finanze.

     Il quantitativo così stabilito è soggetto a revisione per periodi non superiori all'anno.

 

          Art. 6.

     Le assunzioni ed eventuali conferme in servizio del personale non di ruolo di cui all'art. 1° sono disposte, entro i limiti numerici fissati per ciascuna categoria ai sensi del precedente art. 5, con decreto ministeriale, da rinnovarsi, se richiesto dalle esigenze dei servizi, all'inizio di ogni esercizio finanziario, quando non sia stabilito un periodo più breve.

     Quando sia necessario per le particolari caratteristiche del servizio cui detto personale è adibito, i singoli ministri possono, con proprio decreto, di concerto con quello per le finanze, delegare ai capi dei dipendenti uffici periferici l'assunzione, la conferma ed il licenziamento del personale medesimo, osservati, in ogni caso, i limiti suindicati.

 

          Art. 7.

     Il personale non di ruolo, comunque denominato, anche se assunto a contratto, chiamato alle armi per adempire agli obblighi di leva o che contragga arruolamento volontario per anticipo degli obblighi medesimi, è ammesso a liquidare l'indennizzo che possa eventualmente competergli ai termini del regio decreto-legge 2 marzo 1924–II, n. 319, e dell'art. 14 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926–IV, n. 46, e fruirà di preferenza nelle assunzioni che, nei limiti stabiliti ai sensi del precedente art. 5, l'amministrazione disponga entro il triennio successivo al congedamento.

     Nel caso di richiamo alle armi o nella M.V.S.N. per partecipare a corsi d'istruzione, manovre, esercitazioni e compiti analoghi, il personale non di ruolo è considerato in congedo e continua a fruire del trattamento civile per non oltre un mese, se trattasi di personale assunto con la qualifica di avventizio, e non oltre quindici giorni se assunto con quella di giornaliero o diurnista ovvero se assunto a ferma temporanea.

     La corresponsione delle competenze civili non ha luogo qualora gli assegni militari, a titolo di stipendio o paga, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia o indennità di caro-viveri, eventualmente spettanti per la posizione di richiamato alle armi o nella M.V.S.N. siano di importo uguale o superiore a quelle civili; in caso contrario viene corrisposta la sola eccedenza delle competenze civili rispetto a quelle militari.

     Il trattamento previsto dal secondo comma è applicabile anche in caso di partecipazione autorizzata a manifestazioni patriottiche, a congressi o a cerimonie di particolare importanza.

 

          Art. 8.

     Il servizio non di ruolo non conferisce alcun diritto a stabile collocamento.

     Il personale non di ruolo, compreso quello assunto a contratto, può essere licenziato anche prima della scadenza del contratto o del termine fissato col decreto di nomina, a giudizio insindacabile dell'amministrazione per i seguenti motivi:

     soppressione di uffici o riduzione di lavoro o di servizi;

     inettitudine o scarso rendimento;

     cattiva condotta morale o politica;

     ragioni disciplinari.

 

          Art. 9.

     Sono conservati al personale civile non di ruolo, comunque denominato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti superiori a quelli complessivi previsti dal precedente art. 1, da esso eventualmente goduti alla data di medesima.

     L'eccedenza s'intende attribuita a titolo di assegno personale, riassorbibile negli eventuali aumenti della retribuzione o dell'aggiunta di famiglia, previste dal presente decreto, e cessa di essere dovuta nel caso che l'impiegato faccia passaggio ad altra amministrazione.

     Al personale non di ruolo assunto prima della emanazione del presente decreto per disimpegnare mansioni proprie delle categorie 1 e 2 di cui all'annessa tabella I, che non sia fornito del relativo titolo di studio, è conservata la denominazione con la quale venne assunto senza variazione del trattamento attualmente goduto se inferiore a quello rispettivamente stabilito per le categorie predette dal presente decreto, e salva, in caso diverso, l'applicazione del precedente secondo comma.

     Il personale assunto prima della emanazione del presente decreto, per mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo C, per il quale non sia stato richiesto il titolo di studio previsto dal presente decreto all'atto dell'assunzione, può essere conservato in servizio con assegnazione alla categoria corrispondente alle dette mansioni, quando le abbia lodevolmente esercitate.

     L'eliminazione del personale civile non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che risulti in eccedenza ai quantitativi da determinarsi ai sensi del precedente art. 5, verrà disposta a cominciare da quello non inscritto al P.N.F.

 

          Art. 10.

     I precedenti articoli non si applicano al personale salariato, agli insegnanti e al personale non di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, al personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena, né a quello assunto in sostituzione di questo, alle religiose infermiere non di ruolo, al personale assunto a contratto per i servizi tecnici e speciali delle colonie, al personale non di ruolo comunque assunto e denominato delle ferrovie dello Stato, dell'amministrazione delle poste e telegrafi e delle altre aziende autonome di Stato e comunque ai personali non di ruolo il cui trattamento sia già fissato da apposite disposizioni.

     Per le amministrazioni statali con ordinamento autonomo i ministri interessati sono però autorizzati ad emanare con propri decreti, di concerto col ministro per le finanze, le disposizioni che riconoscessero necessarie per uniformare il trattamento del personale a contratto ed avventizio o giornaliero, da essi dipendente, alle condizioni stabilite dagli articoli precedenti.

 

          Art. 11.

     Per l'ammissione ai pubblici concorsi da bandire non oltre il 31 dicembre 1939 per la nomina nei ruoli di personale civile delle amministrazioni statali, esclusa quella delle ferrovie dello Stato, si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, che alla data del presente decreto presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

     Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

     Le disposizioni predette sono applicabili anche ai concorsi già banditi alla data di pubblicazione del presente decreto per i quali alla data medesima non sia ancora scaduto il termine di presentazione delle domande. Ai fini esclusivi di questo comma, detto termine è prorogato al ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto qualora la scadenza sia anteriore a tale giorno.

 

          Art. 12.

     Per le assunzioni al grado iniziale dei ruoli di gruppo C, un decimo dei posti messi a concorso è riservato, nei concorsi pubblici di cui al precedente art. 11, al personale civile non di ruolo, esclusi i salariati, che alla data del presente decreto presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, con funzioni proprie del gruppo predetto, per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il titolo che possieda alla data di scadenza del termine di studio prescritto per l'assunzione nel ruolo al quale ciascun concorso si riferisce e che nel concorso medesimo consegua l'idoneità.

     I posti che nei concorsi di cui al precedente comma restino disponibili sulla quota riservata, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, ai reduci di guerra e agli inscritti ai fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, sono portati in aumento della predetta aliquota di un decimo, con che però l'aliquota medesima non si elevi complessivamente ad oltre un quinto dei posti messi a concorso.

     Le nomine ai posti messi a concorso sono conferite nell'ordine di graduatoria formata in base alle votazioni riportate e con l'osservanza del disposto dell'art. 1° del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125.

     Il collocamento nel grado dodicesimo dei ruoli di gruppo C, da effettuare ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, e dell'art. 7 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 27, nei riguardi degli ex combattenti, dei minorati per la causa nazionale e dei congiunti dei caduti in guerra o per la causa nazionale che ottengano la nomina in attuazione del presente articolo, è disposto con riserva di anzianità a favore del personale cui spetti precedenza di nomina, in base alla graduatoria generale del concorso.

     Per l'attuazione del presente articolo nei riguardi del personale femminile restano ferme le disposizioni del regio decreto 28 novembre 1933, n. 1554.

 

          Art. 13.

     Le disposizioni degli articoli da 1 a 10 del presente decreto hanno vigore dal 1° gennaio 1937–XV, quelle degli art. 11 e 12 dalla data di pubblicazione del decreto medesimo.

     Con decreti del Capo del governo, primo ministro segretario di Stato e del ministro per le finanze saranno emanate le norme esecutive, interpretative ed integrative eventualmente necessarie per l'applicazione degli articoli da 1 a 10.

 

 

Tabella I

Tabella delle categorie e delle relative retribuzioni mensili del personale civile non di ruolo dipendente dalle amministrazioni statali escluse quelle con ordinamento autonomo

 

Categoria I - Personale in possesso di diploma di laurea:

Retribuz. mensile

 

 

 

a) se assunto per disimpegnare mansioni di carattere essenzialmente tecnico proprie dei ruoli di gruppo A con inizio di carriera al grado 10° o superiore

L.

850

b) se assunto per disimpegnare mansioni proprie dei ruoli di gruppo A con inizio di carriera al grado 11°

"

725

Categoria II - Personale in possesso di diploma di scuola media di 2° grado assunto per disimpegnare mansioni esecutive di carattere tecnico, amministrativo o contabile proprie dei ruoli di gruppo B

"

600

Categoria III - Personale in possesso di diploma di scuola media di 1° grado assunto per disimpegnare mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo C:

 

 

a) se residente, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, nell'abitato principale di comuni con almeno 500.000 abitanti, o nelle isole italiane dell'Egeo, in colonia o all'estero.

"

450

b) se residente in altre località

"

360

Categoria IV - Personale assunto per disimpegnare mansioni di fatica o comunque pertinenti ai ruoli del personale subalterno:

 

 

a) se residente, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, nell'abitato principale di comuni con almeno 500.000 abitanti o nelle isole italiane dell'Egeo o in colonia o all'estero

"

330

b) se residente in altre località

"

300

 

 

 

N.B. - Le misure suindicate sono al netto delle riduzioni sancite coi regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e comprensive degli aumenti stabiliti col regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

 

 

Tabella II

Aggiunta di famiglia da corrispondere con le norme ed alle condizioni di cui alla legge 27 giugno 1929, n. 1047, e al regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, al personale civile non di ruolo dipendente dalle amministrazioni statali escluse quelle con ordinamento autonomo

 

 

Retribuz. mensile

 

 

 

A) Personale delle categorie 1a, 2a, e 3a, coniugato o vedovo con prole minorenne, mensili

L.

50

Oltre alla quota complementare di lire 10 mensili per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre.

 

 

Per ogni figlio minorenne in più dei tre la quota complementare è di lire 20 mensili.

 

 

B) Personale della categoria 4a, coniugato o vedovo con prole minorenne, mensili

"

45

Oltre alla quota complementare di lire 8 mensili per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre.

 

 

Per ogni figlio minorenne in più dei tre la quota complementare è di lire 16 mensili

 

 

 

 

 

N.B. - Le predette misure sono riducibili secondo le sedi ai termini delle disposizioni sopra indicate.

 


[1] Convertito in legge dalla L. 7 giugno 1937, n. 1108. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.