Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.4 organizzazione |
Data: | 26/06/2006 |
Numero: | 236 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 6 ottobre 2004, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 2. 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 80.4.228 - D.P.R. 26 giugno 2006, n. 236.
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258, in materia di funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.
(G.U. 21 luglio 2006, n. 168)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Visto l'articolo 1 della
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 marzo 2006;
Visto l'articolo 1, comma 254, della
Considerata la conseguente necessità di adeguare il regolamento di cui al
Considerato che l'intervento non investe profili normativi di interesse regionale, ma solo aspetti organizzativi dell'Ufficio dell'Alto Commissario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
1. All'articolo 6, comma 1, del
a) alla lettera a) dopo le parole: «Vice Commissario» è inserita la seguente: «vicario»;
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) di un Vice Commissario aggiunto, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, scelto tra le categorie di personale nell'ambito delle quali sono individuati gli esperti di cui alla lettera d), il quale svolge i compiti delegati dall'Alto Commissario. L'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta;»;
c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) di cinque esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
2. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.