§ 80.4.228 - D.P.R. 26 giugno 2006, n. 236.
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258, in materia di funzioni dell'Alto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.4 organizzazione
Data:26/06/2006
Numero:236


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 6 ottobre 2004, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 2.      1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 80.4.228 - D.P.R. 26 giugno 2006, n. 236.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258, in materia di funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.

(G.U. 21 luglio 2006, n. 168)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che istituisce l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 1, comma 2;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l'articolo 9, comma 2;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 marzo 2006;

     Visto l'articolo 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha modificato l'articolo 1, comma 4, lettere a) ed e), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di struttura di supporto dell'Alto Commissario;

     Considerata la conseguente necessità di adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258;

     Considerato che l'intervento non investe profili normativi di interesse regionale, ma solo aspetti organizzativi dell'Ufficio dell'Alto Commissario;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2006;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. All'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 6 ottobre 2004, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a) dopo le parole: «Vice Commissario» è inserita la seguente: «vicario»;

     b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) di un Vice Commissario aggiunto, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, scelto tra le categorie di personale nell'ambito delle quali sono individuati gli esperti di cui alla lettera d), il quale svolge i compiti delegati dall'Alto Commissario. L'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta;»;

     c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) di cinque esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, e nell'ambito delle altre categorie di personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, appartenenti agli organi costituzionali, con almeno cinque anni di servizio effettivo nelle amministrazioni di appartenenza, collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, modificata dall'articolo 1, comma 254, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».

     2. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258, dopo le parole: «dell'indennità attribuita all'Alto Commissario;» sono inserite le seguenti: «al Vice Commissario aggiunto è attribuita un'indennità di funzione nella misura massima del trenta per cento dell'indennità attribuita all'Alto Commissario;».

 

     Art. 2.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.